Il visto sulle fatture per “micro” lavori (dopo la modifica del correttivo) e le correlate modalità pratico/operative
parere MIT del 27 febbraio 2025 n. 3267
Il visto sulle fatture per “micro” lavori (dopo la modifica del correttivo) e le correlate modalità pratico/operative
a cura di Stefano Usai
31 Marzo 2025
Con il recente parere del 27 febbraio 2025 n. 3267, l’ufficio legale di supporto del MIT viene investito di una questione pratica operativa in relazione alla nuova previsione contenuta nell’allegato II.14, art. 12, comma 11-bis circa la possibilità del direttore dei lavori di “vistare” la fattura (per lavori infra 40mila euro) in luogo della predisposizione di un certificato di regolare esecuzione.
L’ulteriore quesito posto dall’istante ha riguardato la possibilità di estendere detta prerogativa, oltre i lavori, anche alle forniture di beni e erogazione servizi.
Il riscontro, evidentemente, riveste una rilevanza anche pratica/operativa.
La modifica
L’innesto del comma 11 bis – nell’articolo 12 dell’allegato II.14 (allegato di estremo rilievo visto che si occupa dell’esecuzione dei contratti di lavori, la prima parte, mentre la seconda è dedicata all’esecuzione dei contratti di forniture e servizi) – si deve all’articolo 92 del correttivo (decreto legislativo 209/2024).
La disposizione prevede, per una sottolineata necessità di semplificazione che “Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”.
Immediatamente – fin dalla prima sottolineatura – come ricorda anche il MIT si tratta di disposizione che riguarda solo i lavori e non anche gli altri settori di beni/servizi.
La paventata semplificazione in realtà pone più di un dubbio pratico/operativo visto che la trasmissione della fattura (attraverso il sistema SDI, per cui è anche difficile immaginare come possa essere apposto un visto) segue la previa “certificazione” sul lavoro svolto (e quindi sulla sua stessa regolarità (poi, cosa diversa, è il controllo specifico se la fattura ha una correttezza “formale”).
Riguarda, pertanto, una applicazione (eventuale) analogica della disposizione, il MIT risponde negativamente.
Nel dettaglio del parere infatti si legge che “La disposizione di cui all’allegato II.14, comma 11 bis da voi richiamata trova applicazione per i lavori; infatti la norma è inserita nel Capo I “Dell’esecuzione dei contratti dei lavori”, ed essendo una disposizione a carattere speciale non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per l’esecuzione dei contratti di forniture e servizi occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo II dello stesso allegato II.14, ed in particolare all’art. 38”.
L’articolo 32 (dell’allegato II.14)...