INAMMISSIBILE L’ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO IN CASO DI INCERTEZZA SULLE RESPONSABILITA’ RELATIVE AL CARICAMENTO DELL’OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA
esclusione di un’impresa anche nel caso in cui non sia possibile stabilire con esattezza se il...
INAMMISSIBILE L’ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO IN CASO DI INCERTEZZA SULLE RESPONSABILITA’ RELATIVE AL CARICAMENTO DELL’OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA
T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 giugno 2020, n.798
18 Giugno 2020
Nelle gare su piattaforma telematica non appare legittima l’esclusione di un’impresa anche nel caso in cui non sia possibile stabilire con esattezza se il mancato caricamento dell’offerta sia conseguente ad un cattivo funzionamento della piattaforma o ad un errore dell’impresa concorrente.
Lo ha chiarito T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 giugno 2020, n.798.
I giudici hanno affermato che debbano trovare applicazione i consolidati principi, fatti propri anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma che non sia riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore.
E’ altresì ferma in giurisprudenza la regola secondo cui, allorché non sia possibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricada in ogni caso sull’Ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara in via telematica (si veda a tale proposito Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2013, n. 481).
La segnalazione da parte del sistema telematico di un errore bloccante ma alquanto generico, i numerosi contatti con il gestore della piattaforma e il mancato rapido intervento risolutivo da parte dello stesso a riprova della scarsa intellegibilità delle regole di funzionamento della piattaforma telematica, la non disponibilità di adeguate istruzioni tecniche idonee ad illustrare nel dettaglio le modalità tecnico operative per la presentazione dell’offerta telematica sono tutti elementi che dovevano spingere la Stazione Appaltante a concedere una proroga per consentire la ricezione dell’offerta, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016, sussistendo nel caso in esame, per le ragioni anzidette, una situazione di fatto obiettivamente precludente la partecipazione alla procedura selettiva.
I giudici hanno rammentato che nell’ambito delle gare telematiche, il gestore della piattaforma è tenuto, in forza del principio di leale collaborazione, ad individuare immediatamente le cause del blocco del sistema e adoperarsi per la finalizzazione assistita della procedura d’invio eventualmente anche dopo l’orario di scadenza, con ciò non alterando in alcun modo, tenuto conto della tempestiva produzione della documentazione da parte del ricorrente, la regolarità della procedura, né tanto meno la par condicio (si veda Cons. Stato sez. V, 20/11/2019, n. 7922).
Nel caso specifico, il gestore della piattaforma, infatti, non assumeva il ruolo di mero esecutore delle richieste dei singoli concorrenti in quanto era lo stesso Disciplinare ad indicare il servizio di Help Desk come la struttura espressamente deputata alla “risoluzione di problemi legati all’utilizzo della...