Incentivi tecnici e Accordi Quadro
L’irrilevanza dell’accordo quadro in sé considerato, ai fini della erogazione degli incentivi
Incentivi tecnici e Accordi Quadro
Le regole da seguire
14 Luglio 2026
Un aspetto di particolare delicatezza e che è oggetto di frequenti dubbi applicativi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riguarda le regole da seguire per il riparto degli incentivi tecnici a seguito dell’affidamento di un accordo quadro.
La questione assume particolare importanza considerato l’uso sempre più frequente da parte delle stazioni appaltanti del suddetto istituto giuridico dell’Accordo Quadro.
Sull’argomento, come meglio illustrato nelle righe a seguire, sono intervenuti molteplici parrei del MIT ed anche una importante pronuncia della Corte dei Conti che è tornata a pronunciarsi su questo argomento fornendo importanti indicazioni alle amministrazioni; tali regole illustrate dalla Corte assumono una rilevanza generale in quanto valide anche per tutte le procedure d’appalto.
L’irrilevanza dell’accordo quadro in sé considerato, ai fini della erogazione degli incentivi
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito numerosi pareri sull’argomento relativo agli incentivi tecnici negli Accordi Quadro.
Nei suoi pareri, il Ministero ha puntualizzato che negli Accordi Quadro gli incentivi per funzioni tecniche non si calcolano sull'importo massimo stimato dell'Accordo, ma sull'importo effettivo di ogni singolo contratto applicativo al netto del ribasso.
Il calcolo dell'incentivo, quindi, si basa strettamente sulle attività svolte per i lavori o servizi effettivamente ordinati.
Così, nel parere del MIT n. 3443/2025, viene precisato che “in caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati”.
Allo stesso modo, il MIT, con parere 3406/2025, puntualizza che “In merito al quesito posto si evidenzia che secondo un orientamento consolidato, anche della giustizia contabile, nel caso di accordo quadro, il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, avviene considerando la base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto”. In tal senso cfr quesito n.1573/2022”.
La recente pronuncia della Corte dei conti
Sulla questione degli incentivi tecnici negli accordi quadro, come anticipato in premessa, è di recente intervenuta anche la Corte dei conti sez. reg. di controllo per la Regione Emilia-Romagnan. 74/2026.
La Corte rammenta che gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono compensi aggiuntivi riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione e all'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture.
Essi operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la relativa disciplina è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.
In sostanza, il suddetto principio di onnicomprensività impone una lettura rigorosamente restrittiva dell'ambito applicativo dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, precludendo qualsiasi dilatazione dell'istituto al di là delle ipotesi dettagliatamente individuate dalla legge.
Venendo all’Accordo Qauadro, tale istituto giuridico è disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori.
Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo — una cornice regolatoria — finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell'importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l'esecuzione delle prestazioni ivi previste.
Da tale natura discende che, ai fini della disciplina degli incentivi, nell'accordo quadro viene a mancare la base di calcolo concreta e determinata che rappresenta il presupposto logico-giuridico necessario perché l'incentivo possa essere quantificato e accantonato; l'importo massimo dell'accordo è un valore potenziale, non un valore di prestazione effettivamente ordinata, e come tale non può fungere da parametro di riferimento per l'incentivo.
Ne consegue che l'accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell'accordo, ma soltanto in ragione dell'affidamento dei singoli contratti attuativi.
La base di calcolo degli incentivi nei contratti attuativi
La Corte, una volta chiarita la non idoneità dell'accordo quadro a costituire base di maturazione dell'incentivo, ha precisato che il punto di ancoraggio — sia per la maturazione del diritto sia per la quantificazione dell'incentivo — è il singolo contratto attuativo.
In tal senso si è orientata in modo convergente la giurisprudenza contabile, la quale ha precisato che, ove l'accordo quadro abbia ad oggetto una delle attività previste dal legislatore e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi...








