Interventi di somma urgenza e obbligo (postumo) di inserimento nella programmazione
rapporti tra interventi di somma urgenza e la programmazione in tema di lavori
Interventi di somma urgenza e obbligo (postumo) di inserimento nella programmazione
a cura di Stefano Usai
16 Marzo 2026
Il servizio di supporto del MIT viene investito di un quesito (risolto con il recentissimo 4016/2026) in tema di rapporti tra interventi di somma urgenza e la programmazione in tema di lavori.
Programmazione che, ora, l’attuale codice all’articolo 37 impone per gli importi (di lavori) pari o superiori ai 150 mila euro con redazione – del programma triennale – dell’elenco annuale dei lavori realizzabili nell’esercizio finanziario di riferimento e che “indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile”.
Il programma, come detto, ricorrendo i requisiti sopra riportati è di obbligatoria pubblicazione – nella sezione della trasparenza dell’ente – e costituisce (pur con prassi differenti) atto propedeutico al bilancio con il quale deve risultare coerente.
Da notare che, tecnicamente, per gli enti locali, la redazione del DUP (che deve avvenire, pur con termine non perentorio entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento) dovrebbe già “contenere” il programma in argomento (e quello relativo a beni/servizi per importi pari o superiori ai 140 mila euro).
Pertanto, le procedure di redazione dei programmi, sicuramente quello sui lavori, dovrebbe essere avviata prima dell’approvazione del DUP (anche considerata l’esigenza della pubblicazione preventiva dei 30 giorni).
Altresì, aspetto da ricordare al RUP, è che anche la mancata redazione del programma deve essere pubblicizzata.
Su questa problematica ha avuto modo di soffermarsi lo stesso ufficio di supporto del MIT che con il parere n. 3689/2025 ha avuto modo di spiegare che “Le modalità di pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali sono disciplinate dal comma 8 - art. 5 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma triennale dei lavori pubblici e, dal comma 4 - art. 7 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma di triennale degli acquisti di beni e servizi”.
In relazione alla prima delle citate (ma si tratta di norme omologhe anche per il programma di beni/servizi, si spiega che “nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti...







