La cessione del credito d’appalto.
cessione dei crediti derivanti da appalti pubblici
La cessione del credito d’appalto.
Il codice dei contratti prevede regole speciali e prevalenti rispetto ad altre disposizioni dell’ordinamento giuridico
01 Settembre 2026
La cessione dei crediti derivanti da appalti pubblici è caratterizzata da una disciplina speciale, che prevale sulle regole generali previste dal codice civile in materia di cessione del credito.
La peculiarità della materia deriva dalla natura pubblicistica del rapporto contrattuale e dall’esigenza di contemperare, da un lato, la libera circolazione dei crediti vantati dall’operatore economico nei confronti della pubblica amministrazione e, dall’altro, la tutela dell’interesse pubblico e la regolarità dei rapporti finanziari dell’amministrazione debitrice.
Con il presente contributo si cercherà di approfondirne gli aspetti sostanziali.
La disciplina della cessione del credito d’appalto
La cessione del credito d’appalto è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d’impresa), nonché dall’art. 120, co. 12 e dall’allegato II.14, art. 6 del d.lgs. 36/2023.
In particolare, l’art. 120 del D.lgs. 36/2023 si limita ad effettuare un rinvio per quanto attiene alla normativa per dare attuazione al suddetto istituto giuridico.
Infatti, l’art. 120 co. 12 dispone: “12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato II.14 disciplina le condizioni per l’opponibilità alle stazioni appaltanti”.
L’allegato II.14, all’art. 6, in materia di cessione del credito, dispone:
“1. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione”.
In sintesi, ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere:
a) stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
b) notificate alle amministrazioni debitrici.
In base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 2 dell’Allegato II.14, l’opposizione alla cessione del credito impedisce il realizzarsi della cessione, privandola di ogni efficacia.
Quindi, le cessioni dei crediti derivanti da contratti di appalto producono effetti nei confronti delle stazioni appaltanti e possono essere loro opposte esclusivamente quando queste ultime non manifestino il proprio dissenso attraverso una comunicazione notificata sia al cedente sia al cessionario entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della cessione.
Va precisato che, a norma dell’art. 3, comma 3, della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), “la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi”. In altri termini, la cessione può avere ad oggetto crediti in massa futuri, che però sorgano da contratti stipulati durante i 24 mesi di valenza del contratto di cessione.
In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Si ritiene che la cessione del credito possa operare sino a quando il contratto è in corso di esecuzione e venga meno con il perfezionamento (conclusione) del contratto medesimo.
La natura speciale della disciplina della cessione dei crediti derivanti da appalto
Appare evidente che la disciplina dettata in materia di cessione del credito negli appalti pubblici abbia una propria autonomia, rappresentando una normativa speciale.
Sotto tale profilo, il Tribunale di Napoli, sezione civile, con...








