LA CLAUSOLA SOCIALE E LA POSSIBILITÀ DI ASSEGNARE UN PUNTEGGIO SPECIFICO AL PIANO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE
Consiglio di Stato espressa con la sentenza della sezione V, n. 6761/2020
LA CLAUSOLA SOCIALE E LA POSSIBILITÀ DI ASSEGNARE UN PUNTEGGIO SPECIFICO AL PIANO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE
23 Novembre 2020
La recente decisione del Consiglio di Stato espressa con la sentenza della sezione V, n. 6761/2020 vale, una volta per tutte, a chiarire la portata applicativa della clausola sociale che risulta finalizzata al mantenimento (in realtà solo potenziale) dei livelli occupazionali della pregressa gestione dell’appalto.
Una volta di più, il giudice di Palazzo Spada ha ribadito che la clausola deve essere interpretata in senso costituzionale e non può imporre all’appaltatore – in spregio alla propria autonomia organizzativa – l’intero assorbimento del personale utilizzato dal pregresso gestore mantenendo immutati contratti e livelli (anzianità maturata compresa).
Il principio
Sulla questione in sentenza si ribiadisce infatti che l’applicazione concreta della clausola “richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo (…). Ci si riferisce da un lato al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost, ma anche dall’art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce ‘la libertà di impresa’, conformemente alle legislazioni nazionali […].Ci si riferisce, dall’altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall’art. 35 Cost, e dall’art. 15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto” (Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).
L’obbligo dell’operatore economico, quindi, è quello di un comportamento in buona fede risultando rimesso alla sua “valutazione” tecnico/economica “ finanche la valutazione in merito” visto che solo se intesa in questi termini “la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255)” (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; cfr. anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066).
L’aspetto istruttorio da chiarire
Il giudice, però, ripropone la questione pratico/applicativa che emerge dal confronto tra la giurisprudenza e linee guida ANAC n. 13 (approvate con delibera numero 114 del 13 febbraio 2019 avente ad oggetto “la disciplina delle clausole sociali”) senza risolverla.
In sentenza si rammenta che con il parere preventivo espresso dal Consiglio di Stato, sullo schema di linee guida, n. 2703/2018, si è ribadita la necessità che già in sede di partecipazione...