La comunicazione dei risultati della procedura di gara e l’accesso agli atti: due istituti giuridici da applicare con la massima attenzione
Tale meccanismo si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dell’intero ciclo di...
La comunicazione dei risultati della procedura di gara e l’accesso agli atti: due istituti giuridici da applicare con la massima attenzione
cambiamenti anche con riferimento alle modalità procedurali attraverso le quali viene esercitato il diritto di accesso alla documentazione di gara
19 Ottobre 2026
Le innovazioni apportate con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici hanno determinato significativi cambiamenti anche con riferimento alle modalità procedurali attraverso le quali viene esercitato il diritto di accesso alla documentazione di gara.
In particolare, il nuovo quadro normativo prevede che l’accesso possa avvenire direttamente attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) impiegata per lo svolgimento della procedura, consentendo agli operatori economici legittimati di acquisire la documentazione di interesse senza dover necessariamente presentare una specifica istanza alla Stazione appaltante.
Tale meccanismo si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
La disciplina dell’accesso agli atti nel nuovo Codice è contenuta principalmente negli articoli 35 e 36.
Tra le due disposizioni, l’art. 36 assume particolare rilievo, in quanto individua le modalità attraverso le quali deve concretamente essere esercitato il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura di affidamento.
I primi tre commi dell’art. 36 stabiliscono quanto segue:
“1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a)”.
La disposizione può essere idealmente articolata in due distinti ambiti. I primi tre commi (sopra riportati) disciplinano, infatti, il profilo procedimentale dell’accesso alla documentazione di gara, mentre le disposizioni successive riguardano prevalentemente gli aspetti di natura processuale.
Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate emerge una stretta correlazione tra la messa a disposizione della documentazione relativa alla procedura — comprendente i verbali, le offerte e gli atti posti a fondamento dell’aggiudicazione — e la comunicazione prevista dall’art. 90 del Codice, concernente l’esito della gara.
La comunicazione dell’aggiudicazione deve essere effettuata contestualmente alla disponibilità della documentazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la procedura.
Inoltre, essa deve contenere anche l’indicazione delle determinazioni adottate dalla Stazione appaltante in relazione alle eventuali richieste di oscuramento di specifiche parti dell’offerta tecnica formulate dall’operatore economico ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), purché tali richieste siano adeguatamente motivate dagli operatori economici e supportate da elementi idonei a giustificarle.
Il nuovo sistema procedimentale, e ancor più quello relativo agli aspetti processuali, si trova tuttora in una fase di progressiva applicazione e definizione. In tale contesto, la giurisprudenza sta intervenendo con numerose pronunce finalizzate a chiarire le modalità di concreta attuazione delle nuove disposizioni normative.
Il quadro interpretativo, tuttavia, non appare ancora completamente consolidato, considerato che le decisioni intervenute sul tema hanno talvolta fornito orientamenti differenti, se non addirittura contrapposti, in merito alla corretta applicazione delle regole introdotte dal nuovo Codice.
In particolare, può ritenersi implicitamente assolto, da parte della stazione appaltante, l’onere di motivare la decisione di oscurare l’offerta tecnica, qualora essa venga pubblicata con parti oscurate, in assenza di una motivazione espressa contenuta nella comunicazione di cui all’art. 90 del codice?
Alla luce di tale situazione, appare particolarmente interessante esaminare una recente pronuncia giurisprudenziale dell’adunanza plenaria che sembra aver risolto (forse definitivamente) la questione dettando le modalità attraverso cui deve essere interpretata e applicata la nuova disciplina dell’accesso agli atti di gara e della comunicazione di cui all’art. 90 del codice in merito ai risultati della procedura.
Gli aspetti sopra descritti assumono particolare importanza soprattutto per quanto attiene al decorso del termine speciale, ridotto, di 10 giorni, previsti dall’art. 36 del codice, per la presentazione dell’impugnazione avverso le decisioni assunte della stazione appaltante in merito all’ostensione integrale dell’offerta tecnica.
Il termine di 10 gg ai fini della impugnazione della decisione sull’oscuramento dell’offerta tecnica
Come si diceva la questione è stata oggetto di molteplici pronunce.
In particolare, è stato precisato che per il decorso dei 10 giorni previsti dall’art. 36, co. 4 del codice per impugnare la decisione in merito all’oscuramento dell’offerta, non basta la comunicazione digitale della aggiudicazione; occorre, infatti, anche la pubblicazione dell’offerta (debitamente oscurata), ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.
Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9454/2025, ha chiarito che il termine di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici per impugnare la decisione sull’oscuramento dell’offerta non decorre automaticamente dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Il termine breve decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione solo quando, contestualmente:
- ·la stazione appaltante pubblica la documentazione dell’aggiudicataria, compresa l’offerta;
- ·vengono rese note le eventuali parti oscurate;
- ·è quindi conoscibile la decisione dell’amministrazione sull’accesso.
Nel caso esaminato, invece, la stazione appaltante aveva comunicato l’aggiudicazione senza pubblicare l’offerta dell’aggiudicataria e senza indicare le proprie decisioni sull’oscuramento. Solo successivamente, a seguito...








