La conservazione dell’equilibrio contrattuale nel testo definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici
art. 9 e i diretti corollari sono rinvenibili nell’art. 60 e 120
La conservazione dell’equilibrio contrattuale nel testo definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici
La rinegoziazione
03 Aprile 2023
Il legislatore, nel testo definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici (in attesa di pubblicazione) ha voluto assegnare un ampio spazio al principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
L’obiettivo, come si vedrà, è quello di assicurare continuità al contratto, anche quando circostanze sopravvenute abbiano determinato rilevanti squilibri nelle prestazioni.
La finalità principale è pertanto quella di evitare che gli interessi pubblici, collegati alla regolare erogazione della prestazione da parte dell’operatore economico, possano essere compromessi.
Il principio in questione è codificato nell’art. 9 e i diretti corollari sono rinvenibili nell’art. 60 e 120.
Il principio generale di cui all’art. 9
L’art. 9 codifica il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Nel primo comma viene previsto che, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
La disposizione definisce le sopravvenienze rilevanti ai fini dell’applicazione della norma e sancisce il diritto alla rinegoziazione della parte svantaggiata al quale, dunque, corrisponde un obbligo della controparte.
La disposizione specifica, quindi, quali sono le sopravvenienze da cui sorge il diritto alla rinegoziazione, precisando che, oltre che sopravvenute e imprevedibili, devono essere estranee anche al normale ciclo economico, integrando uno shock esogeno eccezionale e imprevedibile.
La disposizione deve, pertanto, essere interpretata restrittivamente e richiede un rilevante squilibrio tra le prestazioni, da valutarsi alla luce delle concrete circostanze e dello specifico contenuto negoziale.
È necessario, poi, che tali rischi non siano stati volontariamente assunti dalla parte, sebbene non sia necessaria una assunzione espressa.
La disposizione deve, pertanto, essere interpretata restrittivamente e richiede un rilevante squilibrio tra le prestazioni, da valutarsi alla luce delle concrete circostanze e dello specifico contenuto negoziale.
Solo ove risultino integrati tutti i requisiti indicati nel primo comma della disposizione viene riconosciuto alla parte svantaggiata, sulla quale grava, conformemente alle regole generali, l’onere di fornire i relativi elementi a comprova, il diritto alla rinegoziazione.
La tutela dell’interesse pubblico attraverso il mantenimento in vita del contratto
Nel principio in esame, a venire in rilievo sono contratti pubblici connotati dalla conformazione in ragione delle finalità di pubblico interesse perseguite che restano immanenti al contratto e al rapporto che ne scaturisce, con conseguente esclusione della possibilità di accedere a una integrale trasposizione delle regole civilistiche e necessità di favorire il raggiungimento di un giusto punto di equilibrio idoneo a preservare tali interessi assicurando al tempo stesso adeguata ed effettiva tutela agli operatori economici, nella consapevolezza anche della convergenza di tale tutela con altri interessi generali di primario rilievo (stabilità economica, sociale, occupazionale, ecc.) suscettibili di essere pregiudicati.
L’articolo, dunque, mira a disciplinare le sopravvenienze che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto, alterandone l’equilibrio originario o facendo venir meno, in parte o temporaneamente, interesse del creditore alla prestazione.
Viene, in tal modo, introdotto un rimedio manutentivo del contratto, maggiormente conforme all’interesse dei contraenti – e dell’amministrazione in particolare – in considerazione dell’inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall’art. 1467 c.c.
Tale articolo prevede infatti:
Art. 1467
(Contratto con prestazioni corrispettive).
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Il reperimento delle somme necessarie
L’art. 9 in commento prevede che gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
Nell’ambito delle risorse sopra descritte, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
Se ne deduce, quindi, che il principio qui codificato non possa portare ad un incremento dell’utile d’impresa, ma solo al mantenimento dell’equilibrio del sinallagma contrattuale, alterato dalle circostanze sopra descritte.