LA CORRETTA COLLOCAZIONE DEL “PROGETTO DI ASSORBIMENTO” RIGUARDANTE LA CLAUSOLA SOCIALE, NEGLI ATTI DI GARA
La clausola sociale, che ha lo scopo di garantire continuità occupazionale ai dipendenti...
LA CORRETTA COLLOCAZIONE DEL “PROGETTO DI ASSORBIMENTO” RIGUARDANTE LA CLAUSOLA SOCIALE, NEGLI ATTI DI GARA
La clausola sociale, che ha lo scopo di garantire continuità occupazionale ai dipendenti dell’operatore economico uscente.
09 Dicembre 2019
Una questione oggetto di notevole incertezza per le stazioni appaltanti, riguarda la collocazione del “progetto di assorbimento” del personale, quale documento raccomandato dalle recenti Linee guida n. 13 di ANAC.
La questione sembra aver trovato, recentemente, una soluzione, attraverso la risposta datata 29/07/2019, del MIT.
Come giustamente evidenziato nel quesito, negli appalti (di lavori o servizi) ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50 del Codice dei contratti, si rende necessario introdurre la cosiddetta clausola sociale, che ha lo scopo di garantire continuità occupazionale ai dipendenti dell’operatore economico uscente.
Si rammenta, per dovere di completezza, che la clausola sociale va inserita obbligatoriamente nelle procedure d’appalto (di servizi e lavori) mentre resta facoltativa nelle procedure sotto soglia (lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 36).
Le Linee guida n. 13 sopra menzionate, oltre ad effettuare un’analisi delle concrete modalità applicative della citata clausola, suggeriscono alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti la presentazione di un “progetto di assorbimento” del personale impiegato nell’appalto dall’operatore economico uscente.
Riguardo al “progetto di assorbimento” sono sorti alcuni dubbi interpretativi sulla sede fisica in cui inserirlo, considerato il fatto che il paragrafo 3.5 delle linee guida n. 13 prevede la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento. Ciò farebbe pensare al suo inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa, poiché l’offerta tecnica ed economica non sono soccorribili Tuttavia, l’oggetto del progetto non parrebbe coerente con la collocazione nella fase amministrativa (tenuto anche conto che il paragrafo 3.5 prevede che il progetto debba essere allegato all’offerta, trovando collocazione nella fase tecnica o economica, non compatibili, però, con il soccorso istruttorio).
Il MIT interviene sulla questione, evidenziando, prima di tutto, un aspetto molto delicato che riguarda l’applicazione della clausola sociale, la quale, per orientamento giurisprudenziale, non determina un obbligo generalizzato di riassorbimento del personale del pregresso affidatario, poiché il suddetto obbligo deve...