LA DECISIONE IN MERITO ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’APPALTO E’ RIMESSA SEMPRE ALLA STAZIONE APPALTANTE
Consiglio di Stato, Sez. III, 30 settembre 2020, n. 5746
LA DECISIONE IN MERITO ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’APPALTO E’ RIMESSA SEMPRE ALLA STAZIONE APPALTANTE
Consiglio di Stato, Sez. III, 30 settembre 2020, n. 5746
13 Ottobre 2020
La decisione di effettuare una suddivisione in lotti dell’appalto, costituisce sempre una decisione rimessa alla stazione appaltante, sebbene la medesima sia tenuta a motivarne la scelta.
Lo ha rammentato il Consiglio di Stato, Sez. III, 30 settembre 2020, n. 5746.
Si rammenta preliminarmente che l’art. 51, co. 1 del Codice dispone che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 1392”.
Il caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada ha avuto riguardo una gara mediante procedura aperta, telematica, per la fornitura di prodotti sanitari a favore di strutture del Servizio Sanitario regionale.
I giudici hanno affermato che, sulla scorta del dettato normativo, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che il principio della suddivisione in lotti possa considerarsi un principio assoluto ed inderogabile riconoscendo invece la possibilità di optare per un assetto alternativo mediante una scelta garantita da ampia discrezionalità, che va motivata ma resta sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.
Segnatamente, la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico. In tali ambiti, il...