La logica deve guidare il RUP nella verifica della potenziale anomalia dell’offerta
Consiglio di Stato, sez. V, n. 6457/2026
La logica deve guidare il RUP nella verifica della potenziale anomalia dell’offerta
a cura di Stefano Usai
07 Settembre 2026
La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6457/2026 fornisce importanti indicazioni ai RUP delle stazioni appaltanti in tema di corretta conduzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (e si suggerisce anche la lettura integrale).
Alcune precisazioni, soprattutto in relazione al termine massimo di 15 giorni entro cui l’operatore deve presentare le giustificazioni (da considerarsi ordinatorio e non perentorio) e, soprattutto, sulla possibilità della stazione appaltante di effettuare ogni approfondimento che ritenesse opportuno per giungere al necessario convincimento circa la congruità o meno dell’offerta.
La natura del termine
A differenza di quanto sostenuto in primo grado (sentenza del Tar Veneto, sez. II, n. 2387/2025 riformata in appello), il termine dei 15 giorni – per la produzione delle giustificazioni -, non può considerarsi perentorio ma solo ordinatorio. Non solo, il termine in parola non deve neppure considerarsi come termine per il RUP entro cui deve concludere la verifica ma, più semplicemente, come indicazione temporale che non impedisce, qualora risulti necessario, anche ulteriori richieste di chiarimento.
E’ bene annotare che questa prerogativa/possibilità del RUP viene chiarita anche nella relazione illustrativa del nuovo bando tipo n. 1 dell’ANAC nella sua più recente versione del 2026 (delibera ANAC n. 148/2026).
Sulla natura del termine e sulla discrezionalità della stazione appaltante di approfondire l’istruttoria, in sentenza si spiega che non vi sono ragioni per ritenere il termine in parola come perentorio “per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, di decadenza per la stazione appaltante o di esclusione per l’operatore economico” .
Sulla necessità di consentire alla stazione appaltante, e quindi al RUP di approfondire l’istruttoria, il giudice d’appello spiega che “anche nel vigore del nuovo Codice, mantiene validità la giurisprudenza che, vigendo il Codice precedente, valorizzava la discrezionalità della stazione appaltante anche quanto all’istruttoria da condurre per la verifica di anomalia dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2021, n. 3472 e id., V, 26 luglio 2022, n. 6577). Ne segue che la condotta della stazione appaltante non si è posta in contrasto né con l’art. 110 del Codice dei contratti né con l’art. 1 (principio del risultato); l’esercizio della discrezionalità, evidentemente, era da ritenere finalizzato ad acquisire ogni elemento utile a valutare la congruità e la sostenibilità dell’offerta”.
Inoltre, neanche nell’ordinamento giuridico è rinvenibile una previsione che impedisca lo svolgimento, se ritenuto necessario, di una più approfondita analisi/esame. Se esistesse una norma, spiega il giudice, la stessa si porrebbe in insanabile “contrasto con l’art. 69 (“Offerte anormalmente basse”) della Direttiva 26/02/2014, n. 2014/24/UE che consente all’amministrazione aggiudicatrice di “respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti”.
La questione della competenza sulla conduzione del sub-procedimento
Tra le varie doglianze, di particolare rilievo è quella sulla corretta competenza in tema di verifica del sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia.
Il ricorrente censura il fatto che la decisione finale sul sub-procedimento non risultava dotata del “benestare” del RUP tenuto ad attestare la congruità (o meno) dell’offerta.








