La progettazione senza realizzazione dell’opera pubblica non da’ titolo agli incentivi
legge 109/1994
La progettazione senza realizzazione dell’opera pubblica non da’ titolo agli incentivi
Corte di Cassazione sez. lavoro n. 16585 del 27 maggio 2026.
29 Giugno 2026
La progettazione dell’opera pubblica alla quale non segue l’assegnazione dell’appalto e neppure la realizzazione dell’opera progettata non dà diritto alla corresponsione degli incentivi tecnici.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione sez. lavoro n. 16585 del 27 maggio 2026.
La vicenda si è svolta sotto l’egida della legge 109/1994, ma fornisce spunti di riflessione ancora attuali.
La questione controversa
Un ingegnere ormai pensionato chiedeva al Tribunale la condanna dell’Ente presso il quale aveva lavorato per l’attività di progettazione relativa a varie opera pubbliche.
Il Tribunale, condannava l’Amministrazione al pagamento solo di una quota parte degli importi richiesti dal progettista.
Seguiva il ricorso in appello, ma la Corte rigettava la richiesta, evidenziando che l’incentivo di progettazione integra un’eccezione al principio generale dell’onnicomprensività del trattamento retributivo del pubblico dipendente e, pertanto, la normativa che lo disciplina non può essere interpretata estensivamente.
La Corte d’Appello poneva in rilievo il fatto che l’attività progettuale in questione non avesse formato oggetto di bando di gara, che non fosse intervenuto alcun appalto e che, quindi, non vi fosse stata una concreta utilità per l’amministrazione.
I giudici escludevano, pertanto, che l’incentivo potesse essere riconosciuto anche per le opere progettate ma non appaltate ed evidenziava, al riguardo, che non a caso la entità del compenso dovuto ai dipendenti che a diverso titolo partecipano alla realizzazione dell’opera è determinata in percentuale rispetto all’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro.








