La recente riforma introdotta per i consorzi stabili
Consorzi stabili alla pari
La recente riforma introdotta per i consorzi stabili
L’articolo 5 della legge 11 marzo 2026, n. 34 ha apportato modifiche all’art. 67, comma 5, del Codice dei contratti pubblici
20 Aprile 2026
L’articolo 5 della legge 11 marzo 2026, n. 34 ha apportato modifiche all’art. 67, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
La legge in questione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026, ed è conosciuta come “Legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese”.
Si tratta di un intervento normativo finalizzato a potenziare e valorizzare il ruolo delle PMI all’interno del sistema economico nazionale.
Con riferimento specifico all’articolo 5, la disposizione incide direttamente sulla disciplina dei contratti pubblici, intervenendo sull’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.
In particolare, la modifica estende anche ai consorzi stabili — oltre ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane già previsti — la possibilità di utilizzare i requisiti detenuti dalle imprese consorziate, comprese quelle non designate come esecutrici, al fine di comprovare il possesso delle capacità tecniche e finanziarie, secondo quanto stabilito nell’allegato II.12.
Questo intervento legislativo è volto a colmare una lacuna presente nella formulazione originaria del Codice, che escludeva i consorzi stabili da tale facoltà, generando così una disparità di trattamento rispetto alle altre tipologie di consorzi.
Gli aspetti specifici della riforma
Si riporta di seguito il testo dell’art. 67, co. 5 con le modifiche apportate, evidenziate in carattere grassetto.
“5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili...








