La richiesta di integrazione della documentazione (attraverso il soccorso istruttorio) deve essere trasmessa via PEC se la legge di gara non dispone diversamente
Consiglio di Stato (sez. V, 31 agosto 2021 n. 6132)
La richiesta di integrazione della documentazione (attraverso il soccorso istruttorio) deve essere trasmessa via PEC se la legge di gara non dispone diversamente
A cura di Stefano Usai
02 Settembre 2021
Il recente pronunciamento del Consiglio di Stato (sez. V, 31 agosto 2021 n. 6132) riveste un particolare rilievo per la (definitiva) composizione circa il problema sulle modalità da utilizzare per interagire con il concorrente chiamato ad integrare la documentazione (ovvero nel caso di richiesta di soccorso istruttorio).
In appello viene in considerazione la pretesa irregolarità della sentenza di primo grado (Tar Lazio, sez. II, n. 10550/2020) che ha evidenziato la necessità che detta richiesta avvenga via PEC in assenza di ulteriori e diverse indicazioni.
L’appellante dichiarava di aver inoltrato plurime richieste di soccorso istruttorio (a vari concorrenti) tramite il sistema telematico avvalendosi della possibilità di inserire le comunicazioni nella c.d. Area Comunicazioni “che (…) genera automaticamente anche una email di cortesia all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dai concorrenti stessi”. Solo la controparte non ha risposto.
Sempre secondo la ricorrente questo sistema di comunicazioni risulta espressamente individuato nelle “Regole del sistema di e-procurement” ed anche richiamato dal capitolato d’oneri dell’appalto. Detta comunicazione, inoltre, poteva tranquillamente essere prelevata dal “cruscotto personale” del concorrente. Circostanza verificatasi con grande ritardo tale da determinarne l’esclusione per mancato riscontro alla richiesta di integrazioni.
Un duplice orientamento
Il giudice non viene persuaso dalle ragioni dell’appellante.
Dall’attenta lettura delle regole e-procurament e quindi dallo stesso capitolato non è emerso “un quadro certo delle modalità in cui il soccorso istruttorio deve essere attivato, imponendosi, per la soluzione della questione, un approfondimento che tenga conto della natura del soccorso istruttorio”.
Non sfugge al Collegio il fatto che, in primo grado, si sono susseguite differenti opinioni sul tema. Uno di questi orientamenti ritiene che nelle gare gestite attraverso sistemi informatici (come nel caso di specie) non sia affatto necessario utilizzare la PEC per l’istanza di soccorso.
In pratica, non esisterebbe alcun obbligo “nella considerazione che i partecipanti alla gara sono operatori...