L’affidamento diretto è connotato da una forte componente discrezionale
TAR Sardegna nella sentenza del 3 ottobre 2025, n. 793.
L’affidamento diretto è connotato da una forte componente discrezionale
obbligo di fornire una motivazione, anche nel caso in cui l’atto presenti margini di discrezionalità
20 Ottobre 2025
L’affidamento diretto non attribuisce al RUP la facoltà di procedere liberamente secondo il proprio arbitrio, ma impone comunque l’obbligo di fornire una motivazione, anche nel caso in cui l’atto presenti margini di discrezionalità.
Tale principio è stato ribadito dal TAR Sardegna nella sentenza del 3 ottobre 2025, n. 793.
La questione controversa
Un operatore economico aveva presentato ricorso contro la decisione di essere escluso dalla procedura avviata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, relativa all’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi, nonché contro la parte del provvedimento che disponeva l’assegnazione del servizio a un’altra impresa.
L’appalto in questione era stato caratterizzato da una marcata strutturazione procedurale; era stata persino istituita una commissione tecnica incaricata di esaminare e valutare le offerte ricevute.
L’esclusione dell’operatore ricorrente era stata motivata con il presunto mancato rispetto di alcune prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la tracciabilità dei rifiuti e la conformità normativa degli impianti dichiarati.
Tali motivazioni di esclusione erano state contestate dall’impresa ricorrente.
La Stazione appaltante, dal canto suo, aveva sollevato un’eccezione sostenendo che, nel caso specifico, come confermato anche dal parere di precontenzioso dell’ANAC – che richiamava la più recente giurisprudenza in materia – la semplice strutturazione procedurale dell’affidamento diretto, attraverso la richiesta di più preventivi e la definizione di criteri per la selezione degli operatori, non muta la natura dell’affidamento stesso, che rimane diretto. Di conseguenza, i soggetti non selezionati non possono impugnare le valutazioni operate dall’amministrazione in merito alla corrispondenza delle offerte alle proprie necessità.
Pertanto, secondo tale impostazione, la Stazione appaltante non era tenuta a effettuare un vero e proprio confronto comparativo tra le offerte, né a procedere a una ponderazione dei contenuti proposti dai diversi operatori economici.
I principi espressi dal T.A.R. Sardegna
I giudici hanno evidenziato che la natura fiduciaria dell’affidamento in esame, pur avendo comportato un ampliamento dei margini di discrezionalità tecnica e amministrativa rispetto a quanto normalmente previsto nelle procedure a evidenza pubblica – in considerazione del carattere non comparativo delle valutazioni effettuate dalla Stazione Appaltante – non esclude in assoluto la possibilità di esercitare un controllo giurisdizionale...







