L’affidamento diretto e la questione della motivazione
Declassamento da “procedura di aggiudicazione” a procedimento discrezionale di affidamento
L’affidamento diretto e la questione della motivazione
a cura di Stefano Usai
25 Agosto 2025
Una delle novità di maggior rilievo – dell’attuale codice dei contratti -, è il (una sorta di) “declassamento” (sia consentito esprimersi in questi termini) dell’affidamento diretto che non è più configurabile come una procedura di gara visto che non implica logiche competitive anche in caso di richiesta di più preventivi, in modo asimmetrico, come potrebbe accadere nell’interpello come oramai confermato dalla giurisprudenza (da ultimo il Tar Campania, Salerno n. 873/2025).
Declassamento da “procedura di aggiudicazione” a procedimento discrezionale di affidamento (laddove per discrezionale si intende la scelta dell’affidatario da parte del RUP che deve avvenire nel rispetto della rotazione salvo adeguata certificazione in caso di deroga della regola dell’alternanza) che incide anche sulla questione della motivazione.
La motivazione, in effetti, subisce importanti modifiche/adattamenti nel passaggio dalla tradizionale configurazione dell’affidamento diretto, sempre inteso come eccezione alla “gara”, all’attuale riflessione – merito degli estensori -, dell’affidamento diretto come un sistema di affidamento che si colloca all’esterno della gara appositamente predisposto per semplificare, e quindi come modalità ordinaria, l’assegnazione di contratti entro un certo limite di importo.
La motivazione
Nel pregresso ordinamento la questione della motivazione dell’affidamento diretto risultava particolarmente intesa visto che il RUP doveva motivare sia la decisione di affidare direttamente sia le ragioni della scelta dell’affidatario.
Nell’attuale ordinamento giuridico, visto che l’affidamento diretto costituisce strumento ordinario di affidamento dei contratti nei limiti di importo stabilito dall’articolo 50 del codice, la motivazione si fa più sfumata, resa praticamente nei limiti di indispensabilità riguardando la necessità di certificare/provare la sola legittimazione dell’affidatario ad essere controparte della pubblica amministrazione.
Ciò che fa emergere, infatti, il secondo comma dell’articolo 17 – nel momento in cui si illustrano i contenuti minimi dell’atto unico che consolida l’affidamento (e che conterrà anche l’impegno di spesa come chiarito nel principio contabile 4/2) -, è che “In caso di affidamento diretto” la decisione a contrarre (in realtà si tratta di decisione di affidamento efficace) “individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
Al RUP, quindi, non si richiede più di motivare il perché della scelta di questo sistema di affidamento ma semplicemente di certificare la congruità dell’acquisizione, anche sotto il profilo del costo, l’idoneità dell’affidatario – ad esempio il rispetto della rotazione -, sotto il profilo dei requisiti generali e, se richiesti, di quelli speciali.
La motivazione della scelta del sistema di affidamento