L’affidamento diretto nel Decreto Semplificazioni
Decreto Semplificazioni II” (D.L: 77/2021, convertito in Legge 108/2021)
L’affidamento diretto nel Decreto Semplificazioni
Le pregresse esperienze dell’operatore economico
25 Ottobre 2021
Come si ricorderà il “Decreto Semplificazioni II” (D.L: 77/2021, convertito in Legge 108/2021) ha integrato l’art. 1, co. 2, lett. a) del primo “Decreto semplificazioni”, (D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020) prevedendo il rispetto di uno specifico adempimento per l’affidamento diretto emergenziale.
Nello specifico, viene stabilito che le stazioni appaltanti debbano procedere mediante:
“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”
Quindi, nella sostanza, la contropartita imposta alla elevazione della soglia dell’affidamento diretto sino ad € 139.000 è quello di effettuare l’assegnazione dell’appalto ad operatori economici che siano referenziati e che pertanto siano in possesso di esperienze pregresse e documentate.
Il possesso delle suddette esperienze deve, peraltro entrare nella motivazione che la stazione appaltante deve inserire nel provvedimento di assegnazione dell’appalto.
Nel parere del Ministero dei trasporti n. 987 del 02/08/2021, viene affrontato l’argomento relativo alle esperienze pregresse dell’operatore economico e vengono definiti i relativi ambiti applicativi.
Nel caso specifico una stazione appaltante chiedeva un parere in merito alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto.
Nel quesito viene chiesto se il la disposizione dovesse intendersi riferita al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti.
Inoltre è stato domandato se la disposizione riguardi tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a 139.000,00 euro oppure la modifica debba riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro.
Il Ministero ha risposto evidenziando che in base a quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021...