L’aggiudicazione esige sempre un provvedimento espresso
Tar Campania, Napoli, sez. I, con la recente sentenza n. 2247/2021
L’aggiudicazione esige sempre un provvedimento espresso
a cura di Stefano Usai
19 Aprile 2021
Il Tar Campania, Napoli, sez. I, con la recente sentenza n. 2247/2021, interviene sulla questione relativa al passaggio/snodo procedurale tra commissione di gara e stazione appaltante e quindi, più nel dettaglio, nella “trasmissione” dei verbali di gara ed in particolare del verbale di assegnazione dell’appalto (secondo il giudizio della commissione di gara).
Sotto il profilo pratico operativo, a parere di chi scrive, è bene distinguere gli atti della commissione di gara dalla vera e propria proposta di aggiudicazione la cui redazione è competenza del RUP che svolge una funzione, ampiamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza, di supervisione sull’operato della commissione di gara.
Pertanto, la proposta tecnica di aggiudicazione è quella predisposta dal RUP, prima di quel momento insiste una fase di competenza della commissione di gara che deve essere “supervisionato” e verificato – senza possibilità di sostituzione del RUP rispetto alla commissione di gara.
L’approvazione della proposta di aggiudicazione (redatta/predisposta dal RUP) concretizza la c.d. aggiudicazione non definitiva in quanto condizionata alla verifica positiva sui requisiti dell’aggiudicatario.
La sentenza
Nella sentenza, al netto delle considerazioni espresse sopra, si conferma che la proposta di aggiudicazione può ritenersi approvata per decorrenza termini (30 giorni di cui all’articolo 32 del Codice) ma, in ogni caso, l’aggiudicazione richiede un provvedimento espresso.
Ora non v’è dubbio che il provvedimento espresso non possa che coincidere con la determina che approva la proposta di aggiudicazione (che risulta, come detto, non ancora efficace).
Pertanto l’eventuale impugnazione della sola proposta di aggiudicazione rende il ricorso inammissibile “in quanto è necessario che la stazione appaltante adotti il provvedimento di aggiudicazione definitiva”.
A nulla vale, quindi, secondo il giudice “l'impugnazione del verbale della seduta di gara (…) espressamente qualificato come proposta di aggiudicazione, è quindi inammissibile - come già aveva evidenziato l'abrogato art. 120 comma 2-bis c.p.a., peraltro ricognitivo di un principio consolidato in giurisprudenza - trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività”.
L’esigenza di un provvedimento espresso
In relazione alla proposta di aggiudicazione, si legge in sentenza, la giurisprudenza ha chiarito “che non è possibile acquisire alcuna conoscenza del contenuto dell'offerta tecnica del concorrente, né può sostenersi che in tale momento si formi quella “piena conoscenza” cui l'art. 41 c.p.a. riconnette il decorso del termine decadenziale per la notificazione del ricorso. Infatti, come regola generale, l'unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo è il provvedimento di aggiudicazione (oltre a quello di esclusione), dalla cui comunicazione o acquisita conoscenza decorre il termine cui al comma 5 dell'art. 120 c.p.a. (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 28/06/2019, n. 4447)”.
Nel caso trattato, la ricorrente ha sostenuto “che, ai sensi del...