L’appalto della difesa dell’Ente non rientra nell’applicazione delle direttive, ogni Stato è libero di scegliere il suo sistema di selezione
Corte di Giustizia UE nella sentenza del 6 giugno 2019 causa C-264/18.
L’appalto della difesa dell’Ente non rientra nell’applicazione delle direttive, ogni Stato è libero di scegliere il suo sistema di selezione
La rappresentanza in giudizio di un avvocato del suo cliente si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall’ambito delle direttive appalti.
05 Luglio 2019
La rappresentanza in giudizio di un avvocato del suo cliente si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall’ambito delle direttive appalti.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 6 giugno 2019 causa C-264/18.
La Corte costituzionale belga dubitava della conformità ai trattati dell’art. 10 lett. c), d) , i), ii) e v) della direttiva n. 2014/24/UE che escludono dalla sua applicabilità una serie di servizi prestati dagli avvocati, tra cui la rappresentanza di un cliente di fronte ad un’autorità giudiziaria di un membro[1]; considenrandole contrarie ai principi di sussidiarietà, parità di trattamento, tutela della concorrenza e libera circolazione dei servizi.
Con la sentenza del 6 giugno 2019 causa C-264/19 la sez. V della Corte di Giustizia UE ha ritenuto che le norme di cui all’art. 10 lettera c) e lettera d), i), ii), v) sono conformi ai trattati.
La Corte ha premesso che l’articolo 10 esclude dal suo ambito la rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato in arbitrato, conciliazione, in procedimenti giurisdizionali o paragiurisdizionali di uno Stato membro, di un paese terzo o di istituzioni internazionali ed infine l’attività di consulenza legale fornita in preparazione o nell’eventualità di uno di questi procedimenti.
Simili prestazioni ricadono nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra avvocato e cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.
Su queste basi il Legislatore eurounitario, nella sua discrezionalità, ha escluso dall’ambito di applicazione della direttiva i servizi legali sopraelencati, ritenendo che, per la loro specificità, dovessero essere disciplinati dai Legislatori nazionali; in accordo col principio di sussidiarietà, che: <<prevede che l’Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, intervenga solo e nei limiti in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione prospettata, possano essere realizzati meglio a livello dell’Unione>>[2].
I Giudici di Lussemburgo hanno inoltre preso atto del fatto che la relazione che lega l’avvocato al cliente, caratterizzata dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che li unisce, è di difficile descrizione in ordine all’oggettiva qualità che ci si attende dal servizio.
Oltretutto la riservatezza del rapporto tra...