L’art 97 del dlgs 50/2016 il taglio delle ali e la regola del c.d. blocco unitario
taglio delle ali e la regola del c.d. blocco unitario
L’art 97 del dlgs 50/2016 il taglio delle ali e la regola del c.d. blocco unitario
30 Settembre 2019
L’art 97 del dlgs 50/2016, così come modificato dalla L n. 55/2019 di conversione del Dl 32/2019,disciplina, come noto,il criterio per il calcolo dell’anomalia.
Il comma 2 lett a) dell’art 97 del d.lgs 50/2016 prevede, in particolare, il criterio di calcolo delle offerte di pari valore ai fini del calcolo della somma e media aritmetica delle offerte ammesse dopo aver effettuato l’esclusione del 10 per cento: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
La norma nell’attuale formulazione riproduce sostanzialmente quanto previsto all’art. 121 comma 1 del DPR 207/2010, anche al fine di colmare il vuoto normativo.
Resta fermo, tuttavia, quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n 5/2017[1] che si è invece espressa in merito al criterio di computo delle offerte identiche, aventi uguale valore di ribasso, all’interno delle c.d ali o a cavallo/margine delle stesse.
In sostanza il supremo consesso sposa l’orientamento del c.d blocco unitario o criterio relativo, per cui rileva il valore delle offerte e non il loro numero, pertanto se nell’effettuare il calcolo del 10% per il taglio delle ali sono presenti due o più offerte uguali le stesse sono da considerare un’unica offerta e pertanto dovrà prendersi in considerazione anche l’offerta successiva al fine di raggiungere la percentuale del 10%[2].
Tale criterio si fonda su ragioni di carattere sostanziale volte a salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare e a preveniremanipolazioni delle gare e dei relativi esiti, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentualidi ribasso.
La validità dell’orientamento del Consiglio di Stato, che si era pronunziato in merito ad una vicenda soggetta all’applicazione del dlgs 163/06, è stata ribadita anche con riferimento al dlgs 50/2016 .
Il Tar Basilicata con la...