Le competenze del Rup nei contratti pubblici
Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 10 maggio 2022 n. 3638.
Le competenze del Rup nei contratti pubblici
L’affidamento dei contratti pubblici e l’adozione di atti aventi rilevanza esterna
04 Luglio 2022
Secondo l’ordinamento degli enti locali, l’affidamento dei contratti e la sottoscrizione di atti di rilevanza esterna sono competenze esclusivamente dirigenziali.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 10 maggio 2022 n. 3638.
Come noto, la questione affrontata in questo arresto giurisprudenziale, relativa ai confini della competenza del RUP quale persona diversa dal dirigente è oggetto di discussione da molto tempo. Infatti, si alternano indirizzi interpretativi in base ai quali l’adozione di atti vincolanti esterni possa essere effettuata anche da soggetti che non rivestono qualifica dirigenziale, ad interpretazioni più restrittive che, per le amministrazioni sottoposte all’egida del T.u.e.l. 267/2000, ritengono che tali adempimenti siano riservati alla dirigenza.
Secondo questo ultimo indirizzo giurisprudenziale, la disciplina contenuta nell’art. 31, co. 3 del Codice dei contratti deve necessariamente essere armonizzata con quanto previsto dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.).
L’art. 31, co. 3 citato, prevede che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
Invece, l’art. 107, comma 3 del T.u.e.l. riserva alla dirigenza una serie di competenze e in particolare dispone che:
“3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco”.
Il caso esaminato
Nel caso esaminato dai giudici, un Raggruppamento temporaneo di professionisti aveva partecipato ad una procedura selettiva per l’assegnazione del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.
L’appalto era stato aggiudicato ad altro operatore economico con conseguentemente impugnazione da parte del Raggruppamento, con varie note di censura, tra le quali l’incompetenza del dirigente che avrebbe adottato alcuni atti della procedura in luogo del...