LE INCERTEZZE APPLICATIVE RIGUARDANTI IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE
aspetti applicativi riguardanti la nuova normativa
LE INCERTEZZE APPLICATIVE RIGUARDANTI IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE
D.L. n. 76/2020
01 Settembre 2020
Con il presente contributo, si fa seguito ai precedenti articoli pubblicati sul portale Appalti della presente rivista on-line.
Obiettivo di questo articolo è fare, per quanto possibile, luce su specifici aspetti applicativi riguardanti la nuova normativa.
Come tutte le novità giuridiche che si affacciano sulla scena, anche il D.L. n. 76/2020, noto anche come “Decreto semplificazione” presenta aloni di incertezza applicativa.
Come si ricorderà, il legislatore, per garantire uno snellimento delle procedure d’appalto al fine di attuare un rilancio dell’economica fortemente debilitata a seguito degli eventi pandemici tuttora in atto, ha introdotto, con l’art. 1, co. 2 del citato D.L., due procedure semplificate sotto soglia, ovvero gli affidamenti diretti infra 150.000 Euro e la procedura negoziata ex art. 63 per gli appalti di valore a partire da 150.000 Euro, sino al sotto soglia.
La disciplina resta in vigore per un tempo limitato, interessando gli appalti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia stato adottato entro il 31 luglio 2021.
L’incertezza applicativa riguarda la natura obbligatoria o facoltativa delle nuove procedure previste dall’art. 1, comma 2 del citato D.L.
In altri termini, ci si interroga se sia ancora possibile continuare ad utilizzare le procedure tradizionali (affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice, affidamenti mediante procedura aperta sotto soglia e così via) al posto di quelle introdotte dal nuovo Decreto.
E’ da ritenersi che la risposta da dare sia sostanzialmente positiva poiché, come si può notare, il comma 2 dell’art. 1 del D.L: 76/2020 (che introduce l’utilizzo delle due nuove procedure d’appalto semplificate), riferendosi alle stazioni appaltanti, usa la formula “procedono …..secondo le seguenti modalità” e non “procedono esclusivamente…..secondo le seguenti modalità”.
Conseguentemente, si può affermare che, alla procedura di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L 76/2020 (affidamenti diretti infra € 150.000,00), sia possibile sostituire la procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti sotto i 40.000 Euro). Si tratterebbe di una ipotesi che verrebbe ad operare...