LE MODIFICHE APPORTATE, IN VIA DEFINITIVA, AL DECRETO SEMPLIFICAZIONE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE
prolungamento del termine di durata della disciplina speciale
LE MODIFICHE APPORTATE, IN VIA DEFINITIVA, AL DECRETO SEMPLIFICAZIONE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE
(con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture)
15 Settembre 2020
Importanti modifiche sono state apportate, in via definitiva, al “Decreto Semplificazione” in sede di conversione in legge.
Una prima significativa modifica è quella che prevede il prolungamento del termine di durata della disciplina speciale che riguarda le due nuove procedure sotto soglia di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 76/2020. Come noto dette disposizioni trovavano applicazione sino al 31/07/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro la predetta data.
La Legge di conversione sposta la citata data al 31/12/2020. La modifica appena evidenziata si estende anche a tutte le norme sblocca appalti contenute nel “Decreto semplificazione”.
Significativa modifica è poi quella che riguarda la soglia riguardante le procedure di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020. Si tratta delle procedure mediante affidamento diretto che ora possono essere effettuate non più per importi infra € 150.00,00, ma per appalti infra € 75.000,00. Di converso le procedure negoziate di cui all’art. 63 (art. 1, co. 2, lett. b)) possono essere bandite a partire da € 75.000,00, sino al sotto soglia.
Altra modifica riguarda gli affidamenti diretti (art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020) di valore inferiore ad € 40.000,00, per i quali viene stabilita la non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento diretto.
Questa regola vale, in modo definitivo (quindi oltre la data del 31/12/2021), anche per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, di cui all’art. 36, co. 2, lettera a) del Codice dei contratti.
Altra importante modifica è quella che prevede una rivalutazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento agli appalti dei servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi di ingegneria e architettura ed i restanti servizi tecnici ed intellettuali di importo pari o superiore ad € 40.000,00, nonché le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo. Per tali appalti è sempre...