L’equivalenza può essere ravvisata anche in forma implicita dalla stazione appaltante
Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sentenza del 26 aprile n. 421/2021.
L’equivalenza può essere ravvisata anche in forma implicita dalla stazione appaltante
A cura di Stefano Usai
30 Aprile 2021
L’equivalenza dei prodotti offerti esige la “prova” da parte dell’offerente ed in ogni caso è rimessa ad una valutazione della stazione appaltante che può essere espressa anche implicitamente.
Il ricorrente, comunque se vuole far annullare l’aggiudicazione deve fornire una dimostrazione concreta dell’inadeguatezzaa dell’offerta rispetto ai desiderata della stazione appaltante. E’ questa in sintesi la statuizione del Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sentenza del 26 aprile n. 421/2021.
La vicenda
La sentenza riveste un certo interesse per i RUP della stazione appaltante affrontando la questione – piuttosto frequente – di una fornitura di prodotti “solo” equivalenti a quelli richiesti con l’appalto.
Nel caso di specie la legge di gara precisava chiaramente che l’eventuale equivalenza dei prodotti avrebbe dovuto essere dimostrata dal fornitore (con delle documentazioni giustificative sulle caratteristiche tecniche) considerato che non può, di tale prova, essere onerata la commissione di gara e/o il RUP.
Il ricorrente contesta l’aggiudicazione (e l’ammissione delle prime quattro concorrenti che lo precedevano in graduatoria) limitandosi a contestare l’equivalenza ma senza fornire elementi tali di mettere in discussione, sotto il profilo sostanziale, l’ammissione delle imprese e l’aggiudicazione dell’appalto.
Veniva in essere, per essere chiari, solamente una questione formale ma senza alcun approfondimento sulla pretesa non equivalenza dei prodotti.
La sentenza
Il giudice respinge la censura proprio per la mancanza di “prove” sulla difformità dei prodotti evidenziando che il collegio non può sostituirsi ad alcuna valutazione in questo senso espressa dalla stazione appaltante salvo illogicità dell’aggiudicazione.
L’aspetto di rilievo è dato dalla sintesi sugli attuali orientamenti in materia di equivalenza. In primo luogo si riconosce l’obiettivo contrasto giurisprudenziale rammentando che l’articolo 68, comma 7, d.lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante non possa escludere un’offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento “se nella propria offerta l’offerente dimostra (…) che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”.
Ora, secondo una prima testi giurisprudenziale – rammenta il giudice emiliano - deve ritenersi “doverosa l’esclusione di concorrente qualora la sua offerta non sia conforme alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e nella...