L’ERRORE NELL’OFFERTE NON IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE PORTA ALLA IMMEDIATA ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige, Trento,16 settembre 2020, n. 157
L’ERRORE NELL’OFFERTE NON IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE PORTA ALLA IMMEDIATA ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE
non è possibile attivare il soccorso istruttorio.
05 Ottobre 2020
L’errore nell’offerta che non sia immediatamente riconoscibile dalla commissione di gara, porta alla immediata esclusione dell’operatore economico, non essendo possibile attivare il soccorso istruttorio.
Lo ha precisato il Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige, Trento,16 settembre 2020, n. 157.
Nel caso esaminato dai giudici, non ci si trovava al cospetto di un errore ostativo nell’estrinsecazione della volontà negoziale già chiaramente espressa nell’offerta economica.
A parere dei giudici solamente la presenza di un errore di immediata riconoscibilità consente, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, la rettifica e/o correzione dell’offerta presentata, in conformità ai principi di par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara. Ciò, in quanto, l’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016 vieta l’attivazione del soccorso istruttorio per il chiarimento dell’offerta tecnica ed economica.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell’imparzialità e trasparenza dell’agire dell’amministrazione. In ragione di ciò, è certamente vero che le offerte sono suscettibili di essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità. Tuttavia, la stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu...