L’obbligo di sopralluogo negli appalti pubblici
consentire un'offerta consapevole
L’obbligo di sopralluogo negli appalti pubblici
articolo 92 del d.lgs. 36/2023
23 Marzo 2026
Il sopralluogo negli appalti pubblici, secondo il D.Lgs. 36/2023, è finalizzato a consentire un'offerta consapevole.
Sebbene non sia più imposto come obbligo generalizzato a pena di esclusione, la giurisprudenza prevalente ne riconosce la legittimità come causa di esclusione se previsto dal bando e ritenuto "indispensabile" per valutare i luoghi.
L'art. 92 del Codice, impone alle stazioni appaltanti di garantire un tempo sufficiente per il sopralluogo.
La citata disposizione non sancisce un obbligo automatico, ma ne legittima la richiesta.
L’articolo 92 del d.lgs. 36/2023 attribuisce, quindi, alla discrezionalità della Stazione appaltante la valutazione circa l’eventuale necessità di effettuare il sopralluogo.
La norma stabilisce infatti che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei termini minimi previsti dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, devono stabilire scadenze per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguate alla complessità dell’appalto e al tempo richiesto per predisporre le offerte. In tale valutazione deve essere considerato anche il tempo necessario per l’eventuale visita dei luoghi, qualora questa risulti indispensabile per la formulazione dell’offerta, nonché quello necessario per consultare in loco la documentazione di gara e i relativi allegati.
Per quanto attiene all’effetto espulsivo dalla gara, in caso di mancata effettuazione del sopralluogo, si dividono il campo due orientamenti.
Secondo un primo modo di vedere della giurisprudenza, l'esclusione automatica contrasta con il favor partecipationis (massima partecipazione). Pertanto, il sopralluogo andrebbe interpretato come strumento conoscitivo e non come formalità espulsiva.
Altro orientamento (che attualmente sembra prevalere) è, invece, incline e riconoscere una sua efficacia espulsiva solo con effetti limitati, ovvero, solamente qualora il bando preveda il sopralluogo obbligatorio come requisito di partecipazione. In questo caso, la sua mancata effettuazione porta all'esclusione automatica dalla gara.
Resta, infine, inteso che l’effettuazione del sopralluogo debba essere oggetto di puntuale verbalizzazione.
Regole del sopralluogo da applicare con ragionevolezza
Le regole riguardanti il sopralluogo vanno previste con ragionevolezza.
In materia, l’ANAC è intervenuta con il parere di precontenzioso n. 234 del 3 giugno 2025, fornendo risposta ad una richiesta relativa ad una situazione nella quale la Stazione appaltante aveva stabilito la data del sopralluogo diversi giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte e la richiesta degli operatori doveva, pertanto essere presentata con molto anticipo.
Questo modo di disciplinare le regole sul sopralluogo si pongono a detrimento del principio di massima partecipazione.
La previsione secondo cui il concorrente debba effettuare un sopralluogo prima di formulare la propria offerta è finalizzata a garantire allo stesso una conoscenza completa e dettagliata delle condizioni dei luoghi. Tale attività risulta pertanto funzionale anche alla corretta predisposizione dell’offerta. Di conseguenza, grava sull’impresa l’obbligo di svolgere il sopralluogo con la necessaria diligenza, così da poter adeguare la propria proposta economica e tecnica alle reali caratteristiche degli ambienti interessati (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800; Cons. Stato, sez. V, n. 4597/2018; Cons. Stato, 6 dicembre 2024, n. 9783; Delibera ANAC n. 35 del 5 febbraio 2025).
Il bando tipo ANAC n. 1, include l’obbligo di sopralluogo tra le clausole opzionali, specificando tuttavia che tale obbligatorietà deve essere accompagnata dall’indicazione delle motivazioni che ne giustificano la previsione.
La programmazione dei sopralluoghi, mediante la definizione di un termine entro il quale gli operatori economici possono inviare la richiesta per la visita assistita dei luoghi, consente alla Stazione appaltante di raggiungere diversi obiettivi organizzativi:
- pianificare la propria attività evitando di distogliere il personale dalle normali mansioni per periodi di tempo non determinati (come evidenziato nella nota illustrativa al bando tipo n. 1);
- gestire le richieste in modo ordinato, evitando sovrapposizioni di date e orari che potrebbero compromettere la garanzia dell’anonimato tra i concorrenti (TAR Ancona, 28 marzo 2025 n. 227);
- permettere ai potenziali partecipanti di formulare eventuali richieste di chiarimenti o informazioni integrative entro il termine stabilito dal bando di gara.








