Nell’aggiudicazione dei singoli lotti è corretto non prevedere il divieto di collegamento/controllo tra imprese “trasversale” (ai singoli lotti) a cura di Stefano Usai
Riveste particolare rilevanza pratica il recente parere espresso dall’ANAC con la deliberazione...
Nell’aggiudicazione dei singoli lotti è corretto non prevedere il divieto di collegamento/controllo tra imprese “trasversale” (ai singoli lotti) a cura di Stefano Usai
Riveste particolare rilevanza pratica il recente parere espresso dall’ANAC con la deliberazione n. 893/2019 circa i rapporti tra il collegamento tra l’offerta presentata da più imprese e la suddivisione in lotti dell’appalto bandito dalla stazione appaltante.
28 Ottobre 2019
Riveste particolare rilevanza pratica il recente parere espresso dall’ANAC con la deliberazione n. 893/2019 circa i rapporti tra il collegamento tra l’offerta presentata da più imprese e la suddivisione in lotti dell’appalto bandito dalla stazione appaltante.
L’oggetto del parere
Nel caso trattato all’authority veniva posta la questione della illegittimità del bando di gara di aggiudicazione dell’appalto suddiviso in diversi lotti in cui non veniva prevista – a pena di esclusione – l’esplicito divieto di collegamenti/controllo tra imprese (ex art. 80, comma 5, lett. m) del codice dei contratti) in modo “trasversale” ovvero non solo in relazione al singolo lotto ma anche in relazione a lotti diversi.
Tale disposizione, secondo l’istante, risultava posta in violazione del principio del favor partecipationis delle piccole e medie imprese ed in particolare “in ordine al rischio che la partecipazione ai distinti lotti di società satelliti facenti capo ad una holding” finisse “per vanificare la ratio legis” (nda della partecipazione delle piccole e medie imprese), consentendo “che la procedura” venisse “di fatto, monopolizzata da soggetti di rilevanti dimensioni”.
Il riscontro della stazione appaltante
Secondo la stazione appaltante la previsione di un effetto negativo/escludente del collegamento/controllo in modo trasversale sui singoli lotti (da intendersi come appalti specifici) non trova una giustificazione nella giurisprdenza amministrativa.
Secondo la giurisprudenza, si legge nel parere, il collegamento “non è di per sé circostanza ostativa alla loro partecipazione a lotti diversi in quanto la disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m del D.lgs. 50/16 attiene alla partecipazione delle imprese che si trovano in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile e partecipano al medesimo lotto. In ogni caso il giudice amministrativo esclude ogni automatismo, non consentendo che società tra loro collegate o appartenenti a un gruppo vengano per tale sola ragione considerate alla stregua di un unico concorrente, occorrendo che sia provata l’assenza di autonomia decisionale ed organizzativa”.
Anche in replica, la stessa stazione appaltante ha ribadito l’incompatibilità di qualsiasi automatismo “escludente” “con i principi del favor participationis, non discriminazione ed accesso alle commesse pubbliche per le PMI, che sono alla base dell’art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e in ordine all’impossibilità di identificare con certezza l’appartenenza ad un medesimo gruppo societario con l’ipotesi dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, come rilevato dalla più attenta giurisprudenza, “la quale sottolinea come le società appartenenti a un gruppo conservino una relativa autonomia e siano dotate di un’autonoma organizzazione di mezzi e di persone e come, per potere ipotizzare il rischio di elusione del limite di aggiudicazione, occorre che sia provato che le singole società satelliti sono prive di autonomia decisionale e organizzativa”.
Il riscontro dell’ANAC
La posizione dell’istante non persuade l’ANAC che evidenzia come dall’orientamento giurisprudenziale emerge che “la possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti” deve ritenersi...