Nelle gare d’appalto accesso praticamente senza limiti
Tar Lombardia sezione IV di Milano sentenza n. 4181/2026
Nelle gare d’appalto accesso praticamente senza limiti
a cura di Stefano Usai
12 Ottobre 2026
Il Tar Lombardia, della sezione IV di Milano, con la sentenza n. 4181/2026 spiega chiaramente la portata applicativa delle nuove disposizioni codicistiche in tema di accesso agli atti (artt. 35 e 36) fornendo indicazioni concrete agli operatori delle stazioni appaltanti (ed agli stessi operatori).
L’attuale disciplina codicistica in tema di accesso
La sezione evidenzia come oggi l’accesso (e quindi la possibilità di visionare non solo le offerte ma l’intera documentazione di gara) sia piuttosto ampio con un compito rimesso direttamente alla stazione appaltante (al RUP) che è quello di rendere pubbliche, in modo reciproco, le offerte e la documentazione di gara ed i presupposti dell’aggiudicazione ai primi 5 in graduatoria.
I limiti all’accesso, spiega il giudice, sono oramai residuali visto che si consente non solo sugli atti della fase pubblicistica ma anche di quella esecutiva, l’accesso civico generalizzato ex decreto legislativo 33/2013.
Più nel dettaglio, si puntualizza in sentenza, che il comma 4 dell’articolo 35 prevede solo due ipotesi di esclusione:
la prima è prevista nella lettera a) in cui si legge che sono escluse dall’accesso le “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali, anche risultati da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”.
la seconda ipotesi (lett.b)), ha natura generale e assoluta, è delineata alla lett. b) della disposizione e vieta l’accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa industriale”.
Altre limitazioni, spiega il giudice, non sono rinvenibili e, in riferimento ai dati personali della documentazione amministrativa (che non erano stati ostesi al ricorrente) si rimarca come nessuna previsione normativa prevede “un’espressa esclusione dal diritto di accesso” delle informazioni/dati afferenti a “persone fisiche menzionate nella documentazione amministrativa presentata in gara dal concorrente, per cui, nel quadro della già predicata omincomprensività della regolamentazione introdotta dal D.Lgs. n. 36/2026, non si rinviene alcuna specifica limitazione in tal senso”.
In questo senso, già il Consiglio di Stato (con il parere n. 61/2026) ha chiarito che “in materia di accesso alle offerte e agli atti di gara, ai fini della revisione del bando tipo Anac n. 1/2023”, onde stabilire se detto bilanciamento “debba condurre: a) all’ostensione in chiaro di tutti i dati personali, ivi inclusi quelli relativi a categorie particolari di dati e dei dati personali...







