Nessun soccorso istruttorio integrativo
T.A.R. Sardegna nella sentenza 12 maggio 2025, n. 432
Nessun soccorso istruttorio integrativo
La Stazione Appaltante non è tenuta ad alcun supplemento di termine
19 Maggio 2025
Non è necessario procedere ad effettuare alcun supplemento nel caso di soccorso istruttorio non riscontrato dal concorrente entro i termini assegnati.
Lo ha puntualizzato il T.A.R. Sardegna nella sentenza 12 maggio 2025, n. 432.
Il caso analizzato
Nel caso oggetto di approfondimento da parte del Collegio, un Comune aveva indetto una gara a due lotti per il recupero di rifiuti legnosi.
Il RUP della procedura, rilevato che una concorrente non aveva allegato all’offerta la documentazione attestante il possesso del requisito di capacità tecnica previsto per il Lotto 1 aveva attivato in suo favore il soccorso istruttorio, chiedendole di trasmettere la documentazione necessaria entro i successivi sette giorni.
Ricevuta dall’interessata la relativa documentazione, il RUP le aveva però comunicato che la stessa era ancora insufficiente, invitandola, pertanto, ad attestare il possesso del requisito di capacità tecnica, assegnandole altri due giorni.
La concorrente, forniva la documentazione e poi si aggiudicava, infine, uno dei lotti.
Altra concorrente aveva presentato ricorso affermando che l’impresa doveva essere esclusa, con conseguente subentro della ricorrente nella relativa aggiudicazione.
Secondo la ricorrente, l’impresa aggiudicataria, dopo essere stata ammessa a soccorso istruttorio, avrebbe dovuto essere immediatamente esclusa dalla gara per non avere depositato, nel termine assegnatole, la documentazione richiesta, anziché essere illegittimamente ammessa a un’ulteriore integrazione documentale.
La decisione del Collegio
I giudici hanno affermato che un simile iter procedimentale configurava una peculiare “duplicazione” della procedura di soccorso istruttorio, che si poneva in evidente contrasto con la disciplina normativa di riferimento e con il “diritto vivente” formatosi sulla stessa.
I giudici hanno osservato, prima di tutto, che l’art. 101 del vigente Codice dei contratti pubblici, dopo avere descritto al primo comma la richiesta di soccorso istruttorio formulabile da parte della stazione appaltante, al secondo comma prevede lapidariamente “2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”, senza prevedere, quindi, alcuna forma di soccorso istruttorio “integrativo”.
Su tale base normativa, che...