Nessuna esclusione in caso di invio dell’offerta tecnica ed economica via PEC
Consiglio di Stato sez. V, nella sentenza 11/9/2023 n. 8243
Nessuna esclusione in caso di invio dell’offerta tecnica ed economica via PEC
Il concorrente resta in gara
25 Settembre 2023
Non va disposta automaticamente l’esclusione di un concorrente in un pubblico appalto qualora sia stata inviata l’offerta tecnica ed economica via PEC.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato sez. V, nella sentenza 11/9/2023 n. 8243.
Il caso controverso
Nel caso trattato un operatore economico aveva ottenuto dal giudice di prima istanza l’annullamento dell’aggiudicazione dell’affidamento in concessione dell’organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di asilo nido di un Comune.
Il gravame era stato affidato a vari motivi, tra i quali la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.
Contro la sentenza di primo grado proponeva ricorso la prima classificata.
La procedura era stata espletata senza ausilio di una piattaforma telematica di negoziazione, essendo stato previsto l’invio della documentazione di gara e delle offerte tecniche ed economiche a mezzo pec, secondo una precisa scansione temporale.
La ricorrente proponente il primo ricorso, aveva denunciato la violazione del principio di segretezza delle offerte, poiché l’aggiudicataria aveva inviato contemporaneamente via pec, nella medesima finestra temporale e con files liberamente consultabili, sia l’offerta tecnica che quella economica.
Nel caso di specie, l’invio in un’unica pec dei due files dell’offerta tecnica ed economica aveva reso possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi erano impedimenti all’apertura dei files medesimi, né strumenti che consentivano di tenerne traccia o di ricostruire il momento in cui gli stessi erano visionati.
Invece, la ditta ricorrente in appello aveva sottolineato che l’offerta era stata inviata unicamente alla stazione appaltante, senza che vi fossero elementi per ritenere che la commissione avesse potuto conoscerne gli elementi economici, con conseguente condizionamento nel giudizio e alterazione dell’imparzialità valutativa. Inoltre, dai verbali risultava che la commissione avesse preso atto dell’offerta economica solo dopo l’esame dell’offerta tecnica, attestando che nessuna conoscenza dell’offerta economica c’era stata nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica.
Il giudizio espresso dal Collegio
I giudici del Consiglio di Stato hanno riconosciuto che la legge di gara aveva previsto quale unica causa di esclusione il mancato rispetto del “timing di gara” per...