07 Gennaio 2026
Il caso trattato
Nel caso affrontato dai giudici la ricorrente aveva domandato l’annullamento del provvedimento mediante il quale l’Amministrazione resistente aveva revocato l’aggiudicazione disposta in suo favore con riferimento alla procedura di gara per il completamento della piscina comunale.
La ricorrente, a sostegno del ricorso aveva evidenziato plurimi profili di illegittimità del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione, che già aveva completato il controllo dei requisiti dopo l’aggiudicazione ed era inadempiente all’obbligo della stipula del contratto, le aveva revocato l’aggiudicazione in conseguenza della sua non immediata disponibilità a ricevere la consegna anticipata dei lavori, la cui necessità non era neanche stata adeguatamente motivata.
La disciplina recata dal codice dei contratti
Si rammenta che il codice dei contratti, all’art. 17, dispone che:
“8. Fermo quanto previsto dall’art. 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea”.
Dalla lettura dei commi sopra riportati se ne desume che l’esecuzione...