Nessuna modifica del prezzo anteriormente alla stipula del contratto
Necessario un contratto già in essere
Nessuna modifica del prezzo anteriormente alla stipula del contratto
Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 9426 del 31 ottobre 2022
28 Novembre 2022
Non può essere accolta un’istanza di revisione del prezzo d’appalto anteriormente alla stipula dl contratto.
Lo puntualizza la recente giurisprudenza e, da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 9426 del 31 ottobre 2022 sulla scia della giurisprudenza comunitaria.
La fattispecie esaminata
Nel caso esaminato dai giudici una stazione appaltante aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di igiene urbana.
La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, aveva presentato istanza per una revisione del prezzo d’appalto.
La stazione appaltante aveva rigettato la suddetta istanza, con invito rivolto all’operatore economico a sottoscrivere il contratto.
Stante il persistere della richiesta da parte della ditta e il mancato rispetto dell’invito alla sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione.
Si è quindi sviluppato un contenzioso tra impresa e stazione appaltante, risoltosi con il rigetto del ricorso.
La decisione dei giudici
Tanto il giudice di primo che di secondo grado concordano nel ritenere che fosse infondata la prospettazione dell’impresa ricorrente di basare la propria pretesa sull’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, che disciplina una fattispecie diversa da quella della revisione prezzi, non corrispondente con quella concretamente verificatasi nella vicenda amministrativa scrutinata riguardante “unicamente l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio”.
A parere dei giudici, anche a voler sussumere la fattispecie concreta nell’ambito di quella prevista dalla suddetta disposizione, l’aumento dei costi non può comunque definirsi “imprevedibile” ai fini dell’applicazione della norma invocata, non essendo stata fornita prova di questa imprevedibilità ed anzi emergendo dagli atti preparatori dell’appalto una ragionevole previsione da parte della stazione appaltante di questo evento, che, ai sensi del capitolato speciale della gara avrebbe escluso “qualsivoglia revisione dei costi unitari afferenti lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti a carico dell’impresa aggiudicataria”.
Secondo i giudici, la fattispecie scrutinata ricadeva nell’ambito applicativo dell’art. 106, comma 1, lett. a), il quale prevede che la modifica delle condizioni contrattuali è ammessa soltanto laddove essa sia stata prevista nei documenti di gara e si escludeva espressamente ogni modifica dei costi unitari delle singole voci dell’offerta economica.
Si rammenta che l’art. 106, comma 1, prevede, per quel che qui interessa, che:
“I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento...