Nomina del direttore dell’esecuzione e importo del contratto
recente parere MIT n. 3570/2025
Nomina del direttore dell’esecuzione e importo del contratto
a cura di Stefano Usai
02 Settembre 2025
Con il recente parere n. 3570/2025, l’ufficio legale di supporto del MIT analizza un quesito sui rapporti intercorrenti tra l’importo dell’appalto ed il conseguente obbligo di nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP.
Il riscontro fornito riveste aspetti di particolare rilevanza sotto il profilo pratico/operativo incidendo anche su altri aspetti, non ultimo quello relativo alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del codice.
E’ noto infatti che, così come nel pregresso codice, per i contratti di beni e servizi la possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche è condizionata alla nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP. E la nomina in parola non è “facoltativa/discrezionale” ma soggetta a particolari indicazioni.
Il quesito
Nel caso di specie, il soggetto istante chiede “se, per stabilire l'ammontare di un "intervento" ai sensi dell'art. 32 All. II.14, si debba fare riferimento all'importo massimo stimato (incluse opzioni e rinnovi) di cui al comma 4 dell'art. 14 del Codice. La questione è rilevante, poiché da essa dipende l'obbligo di nomina del DEC e la conseguente possibilità di incentivare le attività”.
Per completezza è bene rammentare che l’articolo 32 dell’allegato II.14 – norma capitale in tema di esecuzione dei contratti di beni e servizi -, chiarisce che in relazione ad una certa tipologia di servizi (specificatamente elencati) il RUP non può occuparsi anche dell’esecuzione del contratto nel senso che si rende necessaria una professionalità specifica (e di conseguenza requisiti che il RUP, sotto il profilo dell’esecuzione del contratto, potrebbe non possedere).
In particolare, il secondo comma dell’articolo 32 individua i:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;