NON E’ SOCCORRIBILE L’IMPEGNO IN RTI AD ESEGUIRE LE PARTI DELL’APPALTO
in forza dell’art. 83, co. 9 del Codice non può essere oggetto di soccorso istruttorio.
NON E’ SOCCORRIBILE L’IMPEGNO IN RTI AD ESEGUIRE LE PARTI DELL’APPALTO
T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sezione II, sentenza 3 dicembre 2020 n. 800.
21 Dicembre 2020
Non può essere oggetto di soccorso istruttorio l’impegno assunto dalle imprese riunite in RTI ad eseguire le vari parti dell’appalto.
Si tratterebbe, infatti, di una componente dell’offerta che, in forza dell’art. 83, co. 9 del Codice non può essere oggetto di soccorso istruttorio.
Si tratta della conclusione alla quale è pervenuto il T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sezione II, sentenza 3 dicembre 2020 n. 800.
Nel caso esaminato era stata indetta una procedura per l’affidamento di un servizio di progettazione.
Dopo la preventiva manifestazione di interesse, venivano invitate alla procedura due RTI.
L’RTI secondo classificato esercitava il diritto di accesso agli atti di gara e, di seguito, apprendeva dell’avvenuta aggiudicazione definiva. Le sue diffide, accompagnate dalla segnalazione di plurime irregolarità nello svolgimento della selezione, non ricevevano positivo riscontro dalla stazione appaltante.
Con gravame, proponeva, allora, vari motivi di censura.
Il ricorrente aveva evidenziato che nell’RTI aggiudicatario, il mandatario aveva manifestato il proposito di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale violando quanto prescritto dall’art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che la capogruppo debba eseguire la percentuale maggiore dell’appalto.
Secondo i giudici non poteva trovare accoglimento la tesi (addotta dal controinteressato nelle proprie controdeduzioni) di un errore di trascrizione delle percentuali assegnate ai componenti del RTI, in quanto l’inversione delle quote non si evinceva in alcuna altra parte dell’offerta. Non poteva dunque configurarsi un refuso emendabile.
La giurisprudenza ha da tempo precisato i contorni dell’errore materiale (o refuso) suscettibile di sanatoria, nelle offerte presentate nelle gare d’appalto, osservando che si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta, e che deve emergere ictu oculi, cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4237).
La stazione appaltante, perciò, può attivarsi per ricercare l’effettiva volontà del concorrente soltanto in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell’offerta, a condizione che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.
In buona sostanza, l’errore materiale direttamente emendabile presuppone, con la sua rilevabilità ictu oculi dal contesto dell’atto, la presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.
Deve trattarsi di un errore materiale immediatamente percepibile, maturato in un contesto nel quale sia possibile ricostruire in modo inequivoco quale fosse la volontà effettiva del concorrente, in modo da elidere la possibilità che la correzione dell’errore divenga uno strumento per modificare o integrare l’offerta, e dunque per compiere un’inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione.
Ad avviso del Collegio, non sussistevano i presupposti per ricavare, in via immediata, l’univoco proposito della parte controinteressata. Quest’ultima non aveva, infatti, dimostrato che il refuso cui si riferiva la censura fosse effettivamente tale, ovvero presentasse le predette caratteristiche di riconoscibilità che, anche in materia di gare pubbliche, sono decisive ai fini della possibilità della regolarizzazione postuma dell’offerta affetta da errore materiale.
Né era ammissibile il soccorso istruttorio.
La dichiarazione con cui il RTI specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti è un elemento che attiene all’offerta: i membri assumono un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante in vista dell’eventuale attuazione del contratto, e detto impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, perché in questo modo i professionisti raggruppati formalizzano – nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione – la misura entro la quale provvederanno all’esecuzione del rapporto e la corrispondente quota dei requisiti di cui devono essere in possesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 28/5/2020 n. 2041).
Siffatte carenze non sono afferenti “… a profili od irregolarità formali, bensì alla conformazione strutturale del concorrente, analogamente all’ipotesi considerata dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 – e idonee a determinare l’esclusione del raggruppamento a prescindere dal possesso dei requisiti in capo ai suoi singoli componenti” (Consiglio di Stato, sez. V – 31/7/2019 n. 5427).
Pubblicato il 16/11/2020
N. 05255/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02243/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Armando Carratù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19;
contro
il Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 5 giugno 2020 del Comune di Trentola Ducenta, con cui l'ente comunale ha denegato al ricorrente l'accesso agli atti amministrativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella...