Non è sufficiente la notizia di cronaca per fondare l’esclusione dalla gara
valutare l’esistenza di gravi illeciti professionali in conformità a quanto stabilito...
Non è sufficiente la notizia di cronaca per fondare l’esclusione dalla gara
TAR di Milano nella sentenza n. 3507/2025
19 Novembre 2025
La stazione appaltante è tenuta a valutare l’esistenza di gravi illeciti professionali in conformità a quanto stabilito dall’articolo 98, facendo ricorso agli strumenti di prova previsti dallo stesso.
Analogamente, l’individuazione di un eventuale amministratore di fatto deve essere condotta attraverso un’attenta e dettagliata attività istruttoria che il RUP è chiamato a svolgere.
Pertanto, l’Amministrazione non può basarsi unicamente su notizie di cronaca per decidere l’esclusione di un operatore economico, in assenza di un’indagine istruttoria completa e approfondita, come richiesto dalle disposizioni citate.
Questo principio è stato ribadito dal TAR di Milano nella sentenza n. 3507/2025.
La questione oggetto di contenzioso
Una Stazione appaltante aveva avviato una procedura di gara per l’esecuzione di lavori legati alla realizzazione di infrastrutture.
Durante la valutazione, veniva disposta l’esclusione di un’associazione temporanea di imprese (ATI), classificatasi al secondo posto, in quanto l’amministrazione appaltante era venuta a conoscenza, tramite articoli di stampa, che alcuni soci di una delle imprese mandanti risultavano coinvolti come imputati in un procedimento penale per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione.
Tali circostanze, che avrebbero potuto incidere sul possesso continuativo dei requisiti morali richiesti dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, non erano state segnalate dal concorrente.
Questo aveva portato l’amministrazione ad avviare il procedimento di esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti di partecipazione.
La decisione di esclusione si fondava sul fatto che l’operatore economico non aveva né smentito le informazioni apparse sui mezzi di comunicazione, né fornito elementi ulteriori e sufficienti a dimostrare l’estraneità della società mandante ai reati indicati.
Le notizie, infatti, evidenziavano un coinvolgimento diretto dell’amministratore di fatto della società mandante, indagato per turbativa d’asta, corruzione, riciclaggio, reati fiscali e associazione a delinquere.
Inoltre, le tipologie e la gravità dei reati descritti non sarebbero potute essere attribuite a un semplice dipendente, considerata la loro natura e la loro estensione, come emergeva dalle stesse fonti giornalistiche.
Di conseguenza, l’amministrazione disponeva l’esclusione dell’ATI, la quale presentava ricorso contro tale provvedimento.
L’associazione contestava la legittimità dell’espulsione, sostenendo che la Stazione appaltante avesse erroneamente ritenuto che il socio della mandante rivestisse il ruolo di amministratore di fatto.
Inoltre, la ricorrente eccepiva che l’esclusione fosse stata fondata unicamente su articoli di cronaca, i quali non potevano essere considerati prove sufficienti e idonee a giustificare una simile decisione.
La valutazione dei giudici
I giudici hanno accolto i motivi del ricorso, ricordando che il nuovo codice dei contratti pubblici, introdotto con il d.lgs. n. 36/2023, ha modificato la disciplina relativa alle cause di esclusione, distinguendole in modo chiaro tra cause automatiche (art. 94) e cause non automatiche (art. 95).
In particolare, con riferimento al grave illecito professionale, i giudici hanno sottolineato che tale fattispecie, rientrando tra le cause non automatiche, è regolata dal principio di tipicità, che riguarda:
a) la definizione degli illeciti professionali (art. 98, comma 3);
b) l’individuazione dei soggetti che, per il ruolo ricoperto all’interno dell’operatore economico, possono trasferire all’operatore stesso le conseguenze dell’illecito da loro commesso (art. 98, comma 1);
c) i mezzi di prova idonei a dimostrare la commissione dell’illecito (art. 98, comma 6).
I giudici hanno quindi ritenuto opportuno richiamare sinteticamente la disciplina che regola la causa di esclusione non automatica connessa al grave illecito professionale (art. 95, comma 1, lett. e), che può riguardare l’amministratore di fatto e, per effetto riflesso, estendersi all’operatore economico (art. 98, comma 1).
Dal punto di vista oggettivo, l’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che la stazione appaltante può escludere un operatore economico dalla procedura di gara qualora accerti che “l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato con mezzi adeguati dalla stazione appaltante”.
Ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g) e lett. h), del medesimo decreto, l’illecito professionale può essere dedotto dall’avvenuta “contestata” commissione di uno dei reati, consumati o tentati, elencati in maniera tassativa nelle disposizioni citate.
Inoltre, l’art. 94, comma 3, lett. h), individua tra i soggetti potenzialmente responsabili della “contestata commissione” dei reati previsti anche l’“amministratore di fatto”.








