Non obbligatorio l’utilizzo delle procedure ex “Decreto Semplificazioni”
Non è obbligatorio utilizzare le procedure sotto soglia di cui al “Decreto Semplificazioni”
Non obbligatorio l’utilizzo delle procedure ex “Decreto Semplificazioni”
Legittimo l’utilizzo della procedura aperta
29 Novembre 2021
E’ quanto stabilito nella sentenza n. 1536/2021 del T.A.R. Sicilia.
Nel caso esaminato l’impresa ricorrente insorgeva avverso i provvedimenti prodromici, il bando e gli esiti della gara indetta da un Comune per l’affidamento del servizio triennale, senza costi per il Comune ma con un volume di affari stimato in 45.000 Euro, per il ripristino della sicurezza delle strade a seguito di incidenti stradali, da remunerare mediante gli oneri dovuti delle compagnie assicurative dei veicoli convolti.
L’impresa lamentava in primo luogo l’illegittimità della scelta operata dall’Amministrazione comunale di procedere con procedura aperta ex art. 60 Codice Appalti e non mediante affidamento diretto secondo la previsione normativa derogatoria, per gli appalti sotto soglia quale quello di cui al D.L. n. 76/2020 del 17/7/2020, convertito nella legge n. 120 del 15/9/2020, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, per i contratti sotto soglia. L’operatore economico lamentava anche la mancanza di una specifica motivazione sul punto.
Il Collegio ha ritenuto che la normativa invocata dalla parte, che poi aveva materialmente partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune, sulle deroghe previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, non potesse trovare applicazione in specie.
Ed invero, la norma in questione prevede la possibilità di un affidamento diretto "al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte a le ricadute negative" dell'emergenza COVID.
A parere dei giudici, la disciplina introdotta dal “Decreto Semplificazioni” non ha né revocato, né sospeso la disciplina ordinaria; la norma in rilievo non ha inteso pertanto precludere la scelta delle amministrazioni di operare mediante la disciplina ordinaria dell’evidenza pubblica con gare aperte in luogo dell’affidamento diretto.
Quanto precede ha trovato, peraltro, il conforto nelle...