Non sono modifiche sostanziali del Bando quelle che attengono ai mezzi in dotazione
dotazioni dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto
Non sono modifiche sostanziali del Bando quelle che attengono ai mezzi in dotazione
Parere di precontenzioso ANAC n. 396 del 8 ottobre 2025
03 Novembre 2025
Un recente parere dell’ANAC riguardante le risposte fornite da una Stazione appaltante in merito alle dotazioni dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto consente di fare chiarezza su quelle che sono modifiche sostanziali degli atti della procedura che richiedono la ripubblicazione del bando e quelle che sono modifiche non sostanziali che non richiedono tale adempimento.
Si tratta del parere di precontenzioso n. 396 del 8 ottobre 2025.
Il caso affrontato
Nell’ambito di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di spurgo delle condotte fognarie, un operatore economico contestava l’operato della stazione appaltante che pubblicava un “Avviso importante” con cui specificava alcuni requisiti tecnici riguardanti gli automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio (non era stato specificato che gli automezzi dovessero essere dotati di un sistema di aspirazione, ritenuto invece requisito essenziale per lo svolgimento del servizio), ed inoltre pubblicava un ulteriore avviso di “Errata corrige”, quindi cinque giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, riguardante la “portata della pompa di travaso dei mezzi”, che veniva “ridotta a 5 bar invece di 100”.
Secondo l’operatore economico tali avvisi non recavano dei meri chiarimenti bensì apportavano delle modifiche sostanziali al bando di gara, integrative dei requisiti di partecipazione.
L’istante chiedeva pertanto se la Commissione di gara dovesse tenere conto delle suddette modifiche e se non fosse necessario prevedere una proroga dei termini o la pubblicazione ex novo del bando.
Le regole generali
L’ANAC ha rammentato che l’art. 92, co. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023, secondo cui “I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: […] b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara”.
Richiamando precedenti pareri, l’ANAC ha puntualizzato che, nel caso di modifiche “sostanziali” della documentazione di gara, che sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto, opera il cd. principio del ‘‘contrarius actus’’ in forza del quale per esse vanno osservate le stesse forme di pubblicità osservate per la pubblicazione del bando di gara.







