Nuovo codice degli appalti - La disciplina dell’accesso agli atti di gara
Accesso agli atti e riservatezza
Nuovo codice degli appalti - La disciplina dell’accesso agli atti di gara
La materia viene trattata essenzialmente in due nuovi articoli: artt. 35 e 36
20 Febbraio 2023
Ricca di novità è la nuova disciplina dell’accesso agli atti di gara, come riformulata dallo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici.
La materia viene trattata essenzialmente in due nuovi articoli: artt. 35 e 36.
Il primo articolo dispone le regole per l’esercizio del diritto di accesso confrontandole con il contrapposto diritto alla riservatezza. Inoltre, viene espressamente previsto che l’accesso viene effettuato con modalità digitali. Il secondo articolo dedica particolare attenzione alle regole procedimentali e processuali riguardanti la materia.
Accesso agli atti e riservatezza
L’art. 35 dello schema, dedicato all’accesso agli atti e riservatezza, introduce modalità digitali per l’esercizio del diritto di accesso, sia nella forma documentale (Legge 241/90), sia in quella dell’accesso civico generalizzato (di cui al D.Lgs. 33/2013).
Infatti, prevede che le stazioni appaltanti debbano assicurare l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso documentale) e degli articoli 5 e 5-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico generalizzato).
Una disciplina puntuale interviene anche in tema di differimento del diritto di accesso.
Infatti, il comma 2 dell’art. 35 prevede che, fatta salva la disciplina prevista dal Codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione.
Si tratta, nella sostanza, di una riproduzione delle norme già presenti nel D.Lgs. 50/2016. La ratio legis è sempre la stessa: quella di garantire lo svolgimento di una procedura realmente competitiva scevra da possibili alterazioni dovute a possibili “cartelli” tra imprese per la spartizione del mercato.
Il comma 3 prevede che, fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili.
Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della summenzionata disposizione rileva penalmente ai sensi dell’art. 326 del Codice penale (violazione del segreto d’ufficio), per cui è sempre necessario che i dipendenti della stazione appaltante prestino la massima attenzione.
Il comma 4 dell’articolo in commento passa ad esaminare i casi di esclusione del diritto d’accesso. Esso dispone che, fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) sono esclusi in relazione:
1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.
Il comma 5 precisa che...