Obbligo assicurativo per i gestori di risorse pubbliche dopo la legge 1/2026
funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale
Obbligo assicurativo per i gestori di risorse pubbliche dopo la legge 1/2026
a cura di Stefano Usai
09 Febbraio 2026
La recente legge 1/2026 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, pubblicata in G.U. il 7 gennaio con entrata in vigore, quindi, al 22 gennaio prevede un obbligo generalizzato – per chi abbia un incarico di “gestione di risorse pubbliche” -, della stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione di riferimento.
Nel dettaglio, il comma in parola – previsto nell’articolo 1 della nuova legge -, dispone, tra gli altri, l’integrazione dell’articolo 1 della legge 20/1994 (rubricata “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”) di un comma di “chiusura”, il comma 4-bis.
Nel comma in argomento si legge che “Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione e' litisconsorte necessario”.
Limitando l’analisi ai rapporti tra detto obbligo ed il funzionario pubblico (visto che la norma dovrebbe intendersi anche riferita al soggetto che, pur non svolgendo ruoli nella P.A. ottiene un finanziamento pubblico) si può evidenziare che la previsione, in realtà, conferma la prassi diffusa negli enti di procedere con propria stipula della polizza in argomento.
Che, evidentemente, non può essere finanziata/stipulata con risorse pubbliche e quindi a carico dell’ente di appartenenza (a differenza della responsabilità civile, ad esempio, per gli incaricati di compiti afferenti l’attività contrattuale).
In questo senso è bene ricordare quanto previsto dall’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007 in cui si legge come sia “nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.
La polizza costituisce una precondizione per l’incarico
Per come formulata, la disposizione, in pratica, impone una sorta di precondizione per poter ottenere l’incarico ovvero la previa stipula della polizza in argomento. Ciò sembra confermato dall’inciso contenuto nella previsione secondo cui la “polizza” deve essere stipulata “prima dell'assunzione dell'incarico”.
Pertanto, si pensi al caso degli enti (comuni) privi di dirigenti in cui l’incarico viene assegnato ai funzionari apicali, lo stesso decreto di nomina dovrà riportare – si ritiene -, il riferimento alla previa polizza quindi già stipulata ed attiva.








