OBBLIGO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
In caso di annullamento dell’aggiudicazione a seguito di sentenza, la stazione appaltante è...
OBBLIGO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila. Sez. I, con la sentenza 24 giugno 2020, n. 243
08 Luglio 2020
In caso di annullamento dell’aggiudicazione a seguito di sentenza, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare lo scorrimento della graduatoria.
Lo ha stabilito il T.A.R. Abruzzo, L’Aquila. Sez. I, con la sentenza 24 giugno 2020, n. 243.
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici una stazione appaltante aggiudicava un servizio a favore di un operatore economico a seguito della verifica di anomalia dell’offerta.
Il T.A.R. adito dalla ditta seconda classificata ne accoglieva il ricorso, accoglimento confermato anche dai giudici d’appello.
La stazione appaltante disponeva, pertanto, l’aggiudicazione alla seconda classificata, a seguito di scorrimento della graduatoria.
Seguiva, ulteriore ricorso dell’impresa esclusa, la quale contestava che la stazione appaltante non avrebbe dovuto effettuare lo scorrimento della graduatoria, ma rinnovare la procedura di gara, sul presupposto che negli atti di gara sarebbe stato inserito un parametro non corretto (mancata corrispondenza tra l’importo del fatturato stimato dalla stazione appaltante e il ricavo effettivo conseguito dal precedente gestore).
Ma i giudici si sono mostrati di diverso avviso, sostenendo che un’impresa, una volta esclusa dalla gara, non può esserle riconosciuto alcun interesse strumentale ad ottenere la riedizione della gara stessa, in quanto tale soggetto, proprio per effetto dell’esclusione, resta privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti ulteriori del procedimento. Il suo interesse in tali termini deve essere qualificato come un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti della relativa procedura.