Periodo di rilevanza temporale delle cause di esclusione
TAR Lazio-Roma, Sez. IV, Ordinanza Cautelare 14 marzo 2024, n. 1035.
Periodo di rilevanza temporale delle cause di esclusione
Cause di esclusione di cui all’art. 95 del nuovo Codice
11 Aprile 2024
Le cause di esclusione previste dall’art. 95 rilevano per una durata di tre anni che decorrono dalla emissione di uno degli atti di cui all’art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale.
E’ quanto stabilito dal TAR Lazio-Roma, Sez. IV, Ordinanza Cautelare 14 marzo 2024, n. 1035.
Il caso esaminato
Nel caso esaminato, una stazione appaltante aveva sospeso, a seguito di reati penali commessi dall’operatore economico, una ditta da tutte le qualificazioni attive e dunque dall’iscrizione all’Albo dell’Elenco Unico degli Operatori Economici gestito dalla stessa amministrazione.
Seguiva, quindi, il ricorso dell’operatore economico che invocava la sospensiva cautelare del provvedimento adottato dalla stazione appaltante.
Le previsioni normative
Prima di esaminare il riscontro fornito dai giudici alla domanda cautelare, è necessario un esame delle disposizioni coinvolte.
Prima di tutto, l’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs 36/2023 dispone che “Le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano… per tre anni decorrenti … dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale … ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’articolo 98”).
L’art. 94, co. 1 del Codice dei contratti dispone che è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi...