Principio di collegialità, riservatezza delle valutazioni e autonomia dei commissari di gara
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2158/2026
Principio di collegialità, riservatezza delle valutazioni e autonomia dei commissari di gara
a cura di Stefano Usai
13 Aprile 2026
In secondo grado (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2158/2026), il ricorrente, già soccombente in primo grado giusta sentenza del Tar Lazio, sez. I, n. 578/2025, si sofferma, con conseguente censura, in tema di principi fondamentali “che presiedono allo svolgimento delle operazioni valutative” e segnatamente su quelli di segretezza delle offerte e di riservatezza dei lavori della Commissione che se violati potrebbero incidere sulla validità della procedura.
La censura
Secondo la doglianza, le clausole del disciplinare prevedevano, per la commissione di gara, “sedute riservate per la valutazione tecnica; divieto di operazioni fuori seduta; obbligo di verbalizzazione anche delle sospensioni e delle modalità di custodia” e adeguate garanzie di custodia e riservatezza, senza possibilità di operazioni a distanza o non collegiali ma, in realtà, i commissari avrebbero proceduto in totale autonomia vulnerando quindi il principio di collegialità delle operazioni di gara.
In pratica – come risultava dai verbali di gara –, i commissari hanno proceduto a scaricare sui propri dispositivi “i file delle offerte tecniche” visionandoli nel periodo intercorrente tra le sedute, procedendo all’esame e alle relative valutazioni in modo autonomo “al di fuori del contesto collegiale previsto, rinviando alle successive sedute la sola compilazione delle tabelle e la formalizzazione dei punteggi”.
Secondo la censura questo modus operandi avrebbe avuto l’effetto di violare i principi di collegialità e segretezza sotto i profili della:
a) compressione della collegialità, intesa come svolgimento della fase valutativa nell’ambito delle sedute della Commissione;
b) compromissione della segretezza/sicurezza delle offerte, per il rischio di circolazione indebita e di interferenze esterne sul processo valutativo.
Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe “confuso” l’autonomia fisiologica derivante dal metodo del confronto a coppie – e quindi la possibilità di ogni commissario di esprimere il proprio punteggio -, “con la diversa questione (…) della illegittima esternalizzazione dell’esame delle offerte fuori dalle sedute riservate e senza le garanzie di custodia.”.
La decisione
Il rilievo non viene condiviso, in primo luogo per assenza di prove sulla compromissione della sicurezza o della segretezza delle offerte tecniche, risolvendosi in una prospettazione di tipo formale che non supera la “prova di resistenza”, intesa come effettiva lesione dei beni/interessi tutelati dalle disposizioni di legge e, come tale, inidonea a dimostrare l’invalidità delle operazioni di gara.
Inoltre, la censura non viene condivisa neppure nel merito.
Al riguardo, in sentenza si rammenta che il comma 4 dell’articolo 93 del codice (dedicato alla commissione giudicatrice nel sopra soglia) ricorda che “la commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni” e che il collegio “opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei...








