PROCEDURA NEGOZIATA E PROCEDURA RISTRETTA: DISTINZIONI AI FINI DELL’AMMSSIBILITA’ (O MENO) DELLA MODIFICA SOGGETTIVA DEGLI APPALTATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA
Tar Sardegna, Cagliari sez. II, con la sentenza del 23 giugno 2020 n. 355
PROCEDURA NEGOZIATA E PROCEDURA RISTRETTA: DISTINZIONI AI FINI DELL’AMMSSIBILITA’ (O MENO) DELLA MODIFICA SOGGETTIVA DEGLI APPALTATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA
a cura di Stefano Usai
30 Giugno 2020
Deve ritenersi ammissibile, “nel caso di procedure negoziate, la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra due o più imprese prequalificatesi separatamente nella fase di indagine di mercato, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso”, in questo senso si è recentemente espresso il Tar Sardegna, Cagliari sez. II, con la sentenza del 23 giugno 2020 n. 355.
La pronuncia riveste una particolare importanza nel momento in cui affronta la questione del raggruppamento che si costituisce post indagine di mercato (e quindi nella fase degli inviti) rispetto al caso– inammissibile – in cui ciò accada dopo la fase (vera e propria) di pre-qualifica nella procedura ristretta (ex art. 61, comma 3 del Codice dei contratti).
Le doglianze
E’ interessante annotare, tra le diverse censure, la doglianza sollevata dall’appaltatore che in relazione al procedimento volto alla “individuazione degli operatori da invitare a presentare offerta - nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - ai fini dell’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento di riqualificazione” di impianti sportivi, impugna l’aggiudicazione evidenziando che affidatario è risultato un raggruppamento costituitosi dopo l’espletamento dell’indagine di mercato (ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, tra alcuni soggetti già invitati (singolarmente) al procedimento.
Secondo il ricorrente tale raggruppamento avrebbe, invece, dovuto essere escluso considerato che la costituzione avveniva in un momento successivo a quello della presentazione delle candidature in violazione dei principi di concorrenza e par condicio.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha annotato che è la direttiva U.E. 24/2014 che dispone che le procedure ristrette devono essere strutturate in due sotto-fasi:
a) una prima fase in cui vengono individuati, dopo aver fornito alla stazione appaltante le informazioni richieste ai fini della selezione qualitativa, gli operatori economici da invitare a presentare offerta;
b) una seconda fase in cui gli operatori economici pre-selezionati e invitati presentano le proprie offerte, che vengono poi valutate dalla stazione appaltante e in virtù delle quali verrà poi redatta la graduatoria definitiva alla base del provvedimento di aggiudicazione.
La prima, quindi, si sostanzia nella la fase c.d. di pre-qualifica mentre la seconda è quella di valutazione delle offerte.
Queste fasi, classiche della procedura ristretta devono essere considerate come intimamente connesse e legate da un preciso nesso funzionale: in sostanza gli operatori invitati a partecipare a presentare offerta non possono apportare modifiche rispetto alle modalità con cui si sono proposti.
In difetto, la partecipazione (l’adesione all’invito) si porrebbe in “frontale contrasto con i princìpi di unitarietà della procedura, della par condicio e del principio di buon andamento dell’attività amministrativa sotto il profilo dell’economicità”.
In definitiva, secondo la tesi “accusatoria” la modifica “soggettiva integrata” da alcuni progettisti che si sono candidati singolarmente alla partecipazione e quindi, “dopo essersi già in precedenza qualificati, e già impegnati formalmente, nei confronti della stazione appaltante, a concorrere singolarmente, viola apertamente i (…) principi, sanciti dalla Direttiva UE e dal Codice dei Contratti Pubblici”.
In particolare i principi violati sono quelli della “immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti, di par condicio, di concorrenza, nonché quelli di buon andamento, imparzialità, economicità e ragionevolezza e merita pertanto di essere sanzionata con l’esclusione”.
La statuzione del giudice amministrativo
Il rilievo non coglie nel segno e viene respinto dal giudice sardo. Le argomentazioni, a ben vedere, sono molto semplifici: nel caso di specie il RUP non ha...