Responsabilità della stazione appaltante in caso di ritardi dell’ente finanziatore
Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1719/2025.
Responsabilità della stazione appaltante in caso di ritardi dell’ente finanziatore
La responsabilità permane sull’amministrazione salvo l’ente abbia assunto una specifica posizione di garanzia
08 Settembre 2025
Salva l’ipotesi in cui l’ente finanziatore abbia assunto specifiche responsabilità in termini di garanzia dei pagamenti, gli oneri per il ritardato pagamento dei corrispettivi d’appalto restano a carico della Stazione appaltante, compresi gli interessi moratori.
Pertanto è necessario prestare la massima attenzione quando si stipulano contratti la cui copertura economica sia finanziata da terzi.
Queste le indicazioni fornite dal Tribunale di Catanzaro, nella sentenza n. 1719/2025.
Il caso affrontato
Nel caso esaminato dai giudici un operatore economico aveva agito in giudizio nei confronti di una Stazione appaltante che gli aveva affidato l’esecuzione di lavori da realizzare grazie ad un finanziamento pubblico, ma che, per vicissitudini burocratiche, era stato erogato con notevole ritardo rispetto ai termini di pagamento concordati con l’impresa appaltante, ragion per cui l’inesatto adempimento lamentato dalla ditta appaltatrice non era in alcun modo imputabile, secondo la Stazione appaltante, alla propria condotta negligente.
I pagamenti erano poi stati effettuati, ma oltre i termini pattuiti nel contratto d’appalto.
Ne conseguiva, pertanto, l’obbligo di pagamento, da parte della Stazione appaltante, degli interessi di mora.
Come detto, secondo la Stazione Appaltante ogni eventuale responsabilità da inesatto adempimento avrebbe dovuto essere addebitata, in via esclusiva, al concessionario del finanziamento e non al beneficiario, il quale aveva dimostrato di aver tempestivamente corrisposto le somme dovute all’impresa appaltatrice, non appena ne aveva avuto la materiale disponibilità.