Rettifica dell’atto di aggiudicazione
T.A.R. Sicilia nella sentenza n. 1720/2025.
Rettifica dell’atto di aggiudicazione
Nessuna comunicazione di avvio del procedimento
09 Giugno 2025
Non si rende necessaria nessuna comunicazione di avvio del procedimento in caso si renda necessaria la rettifica dell’aggiudicazione.
Lo ha precisato il T.A.R. Sicilia nella sentenza n. 1720/2025.
Il caso affrontato
Nel caso affrontato dai giudici era stata bandita una procedura di gara aperta per l’affidamento di dispositivi medici a favore di Aziende sanitarie del territorio.
A conclusione della gara la ricorrente si posizionava al secondo posto.
L’aggiudicataria comunicava, successivamente, alla Stazione appaltante di rinunciare all’offerta.
Appena quattro giorni dopo, tuttavia, la medesima società inviava all’Amministrazione una comunicazione di rettifica, precisando di aver rinunciato al lotto in questione per mero errore materiale.
Nella successiva seduta di gara, la Commissione, così come chiesto dalla controinteressata, non teneva conto della sua precedente rinuncia, formulata per errore, confermandola così al primo posto della graduatoria relativa al lotto.
Successivamente, l’Amministrazione adottava quindi il provvedimento di aggiudicazione dell’intera procedura, suddivisa in 318 lotti, nominando tuttavia aggiudicataria, avuto riguardo al lotto di interesse, non la società controinteressata, posizionatasi prima in graduatoria, quanto piuttosto la società ricorrente, occupante la seconda posizione.
A seguito di comunicazione pervenuta dalla società controinteressata, l’Amministrazione resistente prendeva atto dell’errore materiale commesso nell’aver aggiudicato la commessa alla società seconda classificata, e non alla prima, motivo per cui adottava un provvedimento di rettifica della precedente aggiudicazione, nominando aggiudicataria del lotto la parte controinteressata.
La seconda classificata, ormai non più aggiudicataria, presentava ricorso avverso il provvedimento rettificato, sostenendo che la controinteressata, dopo la rinuncia alla sua offerta, non avrebbe potuto essere riammessa in gara, venendo in rilievo un atto di rinuncia che si perfeziona senza l’accettazione della controparte e che, una volta giunto al destinatario, non potrebbe più essere messo in discussione mediante un ripensamento postumo.
Col secondo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con la rettifica del provvedimento di aggiudicazione originario adottato in suo favore.
La decisione del Collegio sulla prima censura
Secondo i giudici, il ragionamento di parte ricorrente, secondo cui una rinuncia all’offerta si perfeziona senza necessità dell’accettazione del destinatario, producendo sin da subito un effetto abdicativo non sanabile da un successivo ripensamento, è corretto in astratto ma non si adattava al caso in esame dove, a ben vedere, la società controinteressata non aveva ripresentato una nuova offerta, in conseguenza di una rinuncia a quella originaria, ma aveva semplicemente notiziato l’Amministrazione resistente, in maniera tempestiva, dell’esistenza di un errore materiale contenuto nella sua precedente comunicazione di rinuncia avente ad oggetto più lotti di gara, nella quale era stato erroneamente ricompreso anche il lotto in questione.
A venire in rilievo, dunque, era un errore ostativo che si sostanziava nell’esternazione di una volontà difforme da quella realmente voluta dal dichiarante per effetto di un errore compiuto nella redazione dell’atto di rinuncia.
La presenza di un mero errore materiale, e non di un ripensamento, risulta essere avallata nel caso in esame, da un lato, dal fatto che la società controinteressata, con la sua comunicazione originaria, avesse rinunciato all’offerta in precedenza presentata per più lotti, e non per uno soltanto e, dall’altro lato, dalla tempestività con cui, solo quattro giorni dopo, la medesima ditta aveva comunicato alla p.a. l’errore materiale commesso.