Revisione del prezzo d’appalto
T.A.R. Lombardia, nella sentenza n. 311 del 6 febbraio 2023
Revisione del prezzo d’appalto
Non ammessa revisione prima della stipula del contratto
14 Marzo 2023
Non è ammessa l’istanza di revisione del prezzo formulata prima della stipula del contratto, anche nel caso in cui la procedura di selezione si sia protratta a lungo, rendendo ormai superata nel tempo l’offerta presentata.
Lo ha chiarito il T.A.R. Lombardia, nella sentenza n. 311 del 6 febbraio 2023.
Il caso trattato
Nel caso esaminato la società ricorrente ha impugnato, gli atti di una procedura aperta per il magazzinaggio temporaneo degli ausili terapeutici per disabili, formulando varie censure, tra le quali l’illegittimità della procedura in ragione dell’eccessiva durata della stessa, che avrebbe favorito la sopravvenienza di un abnorme e imprevedibile aumento dei costi, in grado di stravolgere gli equilibri già precari della gara, peraltro in assenza di una clausola di revisione dei prezzi.
Il giudizio espresso dai giudici
I giudici hanno ritenuto che la doglianza fosse in parte infondata e in parte inammissibile.
Il collegio ha rammentato che l’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che “l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”.
Ciò sta a significare che lo stesso legislatore ha previsto la facoltà in capo all’offerente di sciogliersi dall’impegno assunto con la Stazione appaltante in sede di presentazione dell’offerta, laddove la durata della procedura dovesse superare le tempistiche ritenute congrue dalla stessa Stazione appaltante o, in mancanza, dalla legge (ovvero centottanta giorni).
In tal modo, si consente all’operatore economico che, in ragione delle mutate condizioni del mercato, ritenga non più remunerativa la propria partecipazione alla gara di ritirare (rectius, non rinnovare) l’offerta, senza incorrere in alcuna sanzione, a differenza di coloro che intendono sciogliersi dal vincolo prima della scadenza del periodo di validità dell’offerta.
L’intervenuto peggioramento delle condizioni contrattuali per eccessiva durata della procedura selettiva può essere neutralizzato dall’operatore interessato soltanto con lo strumento del mancato rinnovo della validità della propria offerta, quale facoltà riconosciuta dalla legge (si veda a questo proposito l’interessante pronuncia del T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 giugno 2022, n. 1343), oppure sulla scorta di un intervento in autotutela, avente natura assolutamente discrezionale, della Stazione appaltante, con cui si dispone la revoca della gara (assoggettandosi al rischio di incorrere in responsabilità precontrattuale: si veda T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 gennaio 2023, n. 212).
Non risultano invece applicabili gli istituti posti a governo delle sopravvenienze contrattuali che, per l’appunto, riguardano la...