SOCCORSO ISTRUTTORIO IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 6 marzo 2020 n. 288.
SOCCORSO ISTRUTTORIO IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 6 marzo 2020 n. 288.
16 Marzo 2020
La mancata sottoscrizione dell’offerta, in determinati casi, può essere oggetto di soccorso istruttorio.
E’ quanto si ricava dalla lettura della sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 6 marzo 2020 n. 288.
Come appare immediatamente evidente dalla lettura dell’art. 83, comma 9 del Codice il soccorso istruttorio riguardante l’offerta (economica e tecnica) non è ammesso. Infatti il citato comma dispone: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
L’approdo giurisprudenziale in commento porta, invece, ad all’ammissibilità di un soccorso istruttorio anche sull’offerta, purchè siano soddisfatti determinati presupposti e condizioni.
Si legge, infatti, nella sentenza che la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte delle mandanti può essere sanata con soccorso istruttorio qualora risulti sostanzialmente indubbia non solo “la riconoscibilità della provenienza dell'offerta”, ma anche il fatto (centrale) che le due mandanti abbiano inteso impegnarsi a mantenere ferma e rispettare l’offerta economica del R.T.I. partecipante.
I giudici sono partiti da una precedente pronuncia, effettuata in sede di precontenzioso (Deliberazione ANAC 15 maggio 2019, n. 420), nonché dalla sentenza 31 marzo 2017, n. 496 della medesima sezione del T.A.R. Firenze che aveva già concluso per la necessità del ricorso al soccorso istruttorio in una fattispecie in cui l’offerta economica non risultava sottoscritta da tutti i soci amministratori...