Sopralluogo nel rispetto del principio del risultato
celerità e buon andamento dell’iter dell’appalto
Sopralluogo nel rispetto del principio del risultato
ANAC parere precontenzioso n. 406 del 15 ottobre 2025
01 Dicembre 2025
Il sopralluogo deve essere svolto secondo una tempistica che rispetti il principio del risultato, assicurando, pertanto, celerità e il buon andamento dell’iter dell’appalto.
Per queste ragioni, non sono invocabili, da parte dei concorrenti, proroghe dei termini, soprattutto quando vi sia stata una condotta negligente dell’operatore economico.
L’ANAC, nel parere reso in sede di precontenzioso n. 406 del 15 ottobre 2025, si è espressa in questi termini.
La questione controversa
La questione ha preso le mosse da un appalto riguardante il servizio di pulizia, uno dei concorrenti contestava il fatto che la Stazione appaltante avesse fissato un termine perentorio entro il quale richiedere l’effettuazione del sopralluogo, prevedendo l’esclusione in caso di mancato rispetto, e criticava anche il rifiuto dell’amministrazione di concedere una proroga per svolgerlo.
L’Impresa aveva presentato la domanda di proroga tre giorni dopo la scadenza del termine originariamente stabilito.
Gli obiettivi del sopralluogo
L’Autorità ha chiarito che il sopralluogo rappresenta un adempimento necessario e funzionale a garantire anche il pieno rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di gara. Tale obbligo non ha quindi un valore puramente formale, ma assume una funzione sostanziale, poiché consente agli operatori economici di predisporre un’offerta consapevole e realmente calibrata sulle effettive esigenze dell’appalto.
L’obbligo di effettuare il sopralluogo, finalizzato a ottenere una conoscenza dettagliata e completa delle condizioni dei luoghi, risulta infatti determinante per valutare in modo appropriato gli interventi da svolgere e per predisporre, con maggiore accuratezza, la migliore proposta tecnica (Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037).
È stato inoltre evidenziato che la visita da parte dei concorrenti è diretta proprio a permettere una conoscenza piena e approfondita dello stato dei luoghi: tale attività di verifica assume quindi rilievo anche nella fase di formulazione dell’offerta. Ne deriva che l’impresa ha l’onere di eseguire il sopralluogo con la necessaria diligenza, così da poter adeguare la propria proposta alle effettive caratteristiche degli ambienti (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016, n. 2800; Cons. Stato, Sez. V, n. 4597/2018; Cons. Stato, 6 dicembre 2024, n. 9783; Delibera Anac n. 35 del 5 febbraio 2025).
Le indicazioni del d.lgs. 36/2023
Secondo l’ANAC, la posizione appena richiamata risulta conforme a quanto stabilito dall’art. 92 del d.lgs. 36/2023, il quale attribuisce alla Stazione appaltante un margine di discrezionalità nel decidere se imporre o meno l’obbligo di sopralluogo. La norma precisa infatti che “le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
Come rilevato anche dalla stessa Stazione appaltante, l’imposizione del sopralluogo obbligatorio, previsto a pena di esclusione, non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione contenuto nell’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Ciò perché le amministrazioni, specialmente quando devono affidare servizi caratterizzati da complessità, possono stabilire requisiti specifici per la partecipazione alla gara. Tale interpretazione è confermata anche dal parere di precontenzioso ANAC n. 35 del 5 febbraio 2025, secondo cui “Qualora la lex specialis contempli l'obbligatorietà del sopralluogo con determinate modalità ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale adempimento si configura come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto”.
Va inoltre ricordato che il TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sentenza 08/05/2025 n. 3670, ha evidenziato come l’obbligo di effettuare il sopralluogo...








