SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA NELL’AMBITO DI UNA GARA TELEMATICA
irregolarità essenziale non sanabile col ricorso a soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9 del...
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA NELL’AMBITO DI UNA GARA TELEMATICA
23 Novembre 2020
Nelle gare telematiche assume particolare importanza la sottoscrizione dell’offerta con firma digitale.
La finalità della sottoscrizione digitale non solo è volta a garantire la provenienza e l’integrità dell’offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa.
Così si è espresso il T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, del 9 novembre 2020.
Nel caso specifico, una stazione appaltante escludeva una partecipante poiché l’offerta era priva della firma digitale del rappresentante legale della Società.
La Ditta non era riuscita a completare la procedura di invio, essendosi determinata a operare il prossimità della scadenza del termine.
La mancata sottoscrizione era dunque imputabile alla condotta negligente della concorrente.
Nel caso specifico, inoltre, ricorreva il caso di una irregolarità essenziale non sanabile col ricorso a soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016.
La ditta esclusa impugnava il provvedimento di esclusione.
La ricorrente, in particolare, aveva fatto presente che trattavasi di procedura digitale telematica; che per presentare l’offerta si era prima accreditata al portale, come richiesto, per il tramite del proprio rappresentante legale, con utilizzo della firma digitale, ricevendo le relativa credenziali di accesso; che si era dunque fatto accesso alla piattaforma con la relativa password, compilato il modulo dell’offerta e caricata la stessa, entro i termini fissati nella lex specialis di gara; che il relativo file era dunque riconducibile con certezza ad essa; che del resto la stessa stazione appaltante in prima battuta valutava detta offerta, assegnando il corrispondente punteggio; che dunque la mancata sottoscrizione poteva rappresentare al più un’irregolarità formale sanabile, non essendovi dubbi sull’effettiva avvenuta presentazione dell’offerta e sulla sua riconducibilità alla ditta medesima.
Il Collegio, in adesione all’orientamento giurisprudenziale prevalente sulla questione in trattazione, reputava il ricorso destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.