Stipula di polizze assicurative a favore del RUP e del direttore dell’esecuzione
Delibera Corte dei Conti sez. controllo Piemonte 11 settembre 2024, n. 145.
Stipula di polizze assicurative a favore del RUP e del direttore dell’esecuzione
Ammessa per servizi di valore anche inferiore (o pari) ad € 500.000, non invece per forniture di valore inferiore al citato importo.
23 Settembre 2024
La stipula di polizze assicurative per RUP e direttore dell’esecuzione trova attuazione per tutte le attività tecniche declinate dall’allegato I.10 del Codice.
Tuttavia, mentre per i servizi ciò è ammesso anche per appalti di valore inferiore (o pari) ad € 500.000, per gli appalti di forniture è ammessa solo quando l’appalto abbia un valore superiore a detto importo, non essendo prevista, sotto tale soglia la nomina del Direttore dell’esecuzione.
I chiarimenti sono stati forniti dalla Delibera Corte dei Conti sez. controllo Piemonte 11 settembre 2024, n. 145.
Il caso esaminato
Un Comune aveva chiesto alla Corte di chiarire se “sia tenuto alla stipula di polizza assicurativa per colpa grave che copra la Responsabilità civile verso terzi dei dipendenti incaricati quali RUP e direttori di esecuzione per le forniture di beni e servizi, se nominati, anche per importi inferiori a €. 500.000,00”.
Con un secondo quesito chiedeva di conoscere se “la polizza assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, ovvero sia limitata ad alcune di esse”, nell’ipotesi in cui la relativa spesa sia posta “a carico del Quadro Economico nell’ambito della quota residuale del 0,20% di cui al comma 5, dell’art. 45 d.lgs. 36/2023”.
In ultimo, l’amministrazione interrogava la Sezione in merito al fatto che, ai fini della “corretta previsione sia comunque necessario l’inserimento nel regolamento che regola gli incentivi tecnici, prevedendo una quota prioritaria da destinare al finanziamento di tali spese, ai sensi del comma 7 lettera c) del predetto art. 45 d.lgs. 36/2023”.
La permanenza del divieto di contrarre polizze assicurative a favore del dipendente per responsabilità amministrativo-contabili
La Corte ha preliminarmente ritenuto necessario evidenziare che il ragionamento del comune istante, secondo cui “il divieto di assicurare i propri dipendenti per responsabilità civile verso terzi per colpa grave previsto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sia superato dalla norma del codice degli appalti art. 45 che risulta norma speciale”, non è condivisibile.
Infatti, contrariamente a quanto assunto dal Comune, il citato comma 59 dell’articolo 3 della L. n. 244/2007 non ha semplicemente “posto un principio circa l’illegittimità della stipulazione da parte della p.a. di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariale dei propri dipendenti”, sul punto recependo in realtà l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale sino ad allora affermatosi, che faceva leva sulla mancanza o illiceità della causa di siffatti contratti assicurativi (in cui il potenziale danneggiato assicurerebbe il potenziale danneggiante contro il rischio per quest’ultimo di subire proprie azioni di rivalsa), ma commina invece una specifica nullità contrattuale, tuttora vigente, relativa a un’ipotesi circoscritta di contratto assicurativo.
Testualmente, “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.
Quindi, al fine di evitare ogni fraintendimento, le polizze assicurative in questione (quelle dell’art. 45 del Codice) non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico, considerata la piena vigenza del divieto di cui al comma 59 sopra citato.
Pertanto, le polizze previste dal Codice dei contratti riguardano ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
La risposta al primo quesito (appalti per i quali è ammessa copertura assicurativa)
La Corte ha sottolineato che l’impianto contenuto nell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, anche per quanto concerne le coperture assicurative, si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, infatti, “per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP”.
La nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP è riservata alle ipotesi di servizi e forniture “di particolare importanza, per...